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Patrimonio, usucapione: l’inerzia della p.a. che non destina il bene all’uso pubblico non configura una sdemanializzazione tacita

L’usucapione può operare solo su beni trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato in forza di apposita dichiarazione amministrativa di sdemanializzazione o di atti univoci concludenti e positivi incompatibili con la volontà di conservare la destinazione pubblica del bene (sdemanializzazione tacita). Tale volontà non può essere desunta dalla mera inerzia dell’amministrazione che non abbia da tempo destinato il bene ad uso pubblico (Tribunale Lanciano, 24 novembre 2022 n. 423)

La domanda di accertamento dell’avvenuta usucapione presuppone il libero e pacifico godimento del bene (uti dominus). Essa si pone in contraddizione ed è, pertanto, incompatibile con la domanda di accertamento dell’illecito permanente consistente nella illegittima occupazione da parte della pubblica amministrazione del medesimo bene.

A seguito dell’emanazione del decreto di esproprio il bene acquista natura demaniale e, di conseguenza, non è suscettibile di usucapione. L’usucapione può operare infatti solo su beni che siano passati dal demanio pubblico al patrimonio (disponibile) dello Stato in forza di apposita dichiarazione amministrativa pubblicata nelle forme previste dall’art. 829 c.c. (sdemanializzazione) o di atti univoci concludenti e positivi della stessa incompatibili con la volontà di conservare la destinazione pubblica del bene (sdemanializzazione tacita). Tale volontà non può essere desunta dalla mera inerzia dell’amministrazione che non abbia da tempo destinato il bene ad uso pubblico.

Con specifico riferimento ai terreni destinati a uso agricolo, ai fini della configurabilità del possesso uti dominus non è sufficiente la mera coltivazione del terreno “poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un’attività idonea a realizzare l’esclusione dal godimento dei terzi del bene, che costituisce l’espressione tipica del diritto di proprietà”, né rileva l’avvenuta recinzione del terreno, posta verosimilmente a tutela delle colture piuttosto che a delimitare l’area ai fini del possesso.

  TC Lanciano 423_2022.pdf