Processo amministrativo: effetto conformativo del giudicato e ne bis in idem
Se una sentenza del Consiglio di Stato stabilisce l’esclusione di un operatore da una gara per mancanza dei requisiti di qualificazione, la stazione appaltante deve conformarsi alla decisione senza compiere alcuna ulteriore valutazione pena, in caso contrario, l’adozione di un provvedimento nullo (TAR Lombardia, sez. IV, 5 maggio 2023 n. 1073)
In presenza di una sentenza del Consiglio di Stato che abbia stabilito l’esclusione di un operatore da una gara per mancanza dei requisiti di qualificazione, la stazione appaltante deve conformarsi al decisum giudiziale senza compiere alcuna ulteriore valutazione pena, in caso contrario, l’adozione di un provvedimento nullo ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990.
L'effetto conformativo della sentenza, infatti, “vincola la successiva attività dell'amministrazione di riesercizio del potere perché il giudice, quando accerta l'invalidità dell'atto e le ragioni che la provocano, stabilisce quale è il corretto modo di esercizio del potere e fissa quindi la regola alla quale l'amministrazione si deve attenere nella sua attività futura”.
Il principio del ne bis in idem preclude al giudice di decidere nuovamente su domande già precedentemente definite e “l'efficacia oggettiva del giudicato è parametrata al titolo dell'azione ed al bene della vita che ne forma oggetto”, quando siano obiettivamente coincidenti.
Per giurisprudenza consolidata, invero, "ai sensi dell'art. 2909 c.c., il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il "titolo" della stessa azione ed il "bene della vita" che ne forma oggetto; entro tali limiti, il giudicato copre il "dedotto ed il deducibile ", cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, pur non dedotte in giudizio, costituiscano un presupposto logico ed indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la "sopravvenienza di fatti e situazioni nuove" verificatisi dopo la formazione del giudicato".