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Processo civile, eccezione di prescrizione: il solo deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a interrompere il termine

L’efficacia interruttiva della prescrizione è riconosciuta alla (sola) notifica del ricorso con il pedissequo decreto (Tribunale Napoli, sez. X, 22 febbraio 2023, n. 1916)

L'eccezione di interruzione della prescrizione non si configura come un'eccezione in senso stretto (rilevabile solo a istanza di parte) ma come un’eccezione in senso lato, ossia può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. Perciò, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve verificare se, alla luce della documentazione ritualmente e tempestivamente depositata sia in occasione del procedimento monitorio che nell’ambito del giudizio di opposizione, la prescrizione possa dirsi validamente interrotta.

Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a interrompere la prescrizione: tale effetto può infatti essere riconosciuto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell’istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che condurrebbe all'estinzione del diritto.

  TC NA 1916_2023.pdf