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Processo civile, espropri: l’azione risarcitoria per le occupazioni sine titulo è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario

Sia nell'ipotesi di “sconfinamento” (quando la realizzazione dell’opera ricomprende parti di terreno diverse da quelle individuate dai provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto) sia nei casi di occupazione sine titulo temporanea, l’occupazione e/o trasformazione del terreno da parte della pubblica amministrazione si configura come un illecito permanente e la domanda di risarcimento del danno che ne consegue rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, senza che operi al competenza funzionale della Corte d’Appello (Corte Appello Venezia, sez. II, ord. 6 ottobre 2022, n. 2396)

Gli artt. 49 e 50 del dPR n. 327/2001 prevedono che l'autorità espropriante possa disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo quando ciò sia necessario per la corretta esecuzione dei lavori: in tali casi al proprietario del fondo è notificato un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea, e il proprietario ha diritto a un’indennità determinata con le modalità ivi previste. Diverso è il caso in cui manchi un provvedimento di occupazione temporanea non finalizzata all’espropriazione e ricorra una occupazione di fatto, da parte dell’autorità espropriante, di aree non ricomprese tra quelle previste nel decreto di occupazione temporanea ed esproprio: tali ipotesi non sono ricomprese tra quelle dell’art. 49, per esse non è dovuta alcuna indennità ai sensi dell’art. 50 e competente a conoscere l’azione risarcitoria è il Giudice ordinario.

In tema di espropriazione, tanto nell'ipotesi di c.d “sconfinamento” (che si verifica quando la realizzazione dell’opera ricomprenda parti di terreno diverse da quelle individuate dai provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto), sia nei casi di occupazione temporanea del bene altrui senza che per tali beni sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, l’occupazione e/o trasformazione del terreno da parte della pubblica amministrazione si configura come un comportamento di mero fatto perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente lesivo del diritto soggettivo: ne consegue che l’azione di risarcimento del danno che ne consegue rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, senza che operi al competenza funzionale della Corte d’Appello.

  CdA VE 2396_2022.pdf