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Processo civile, opposizione a decreto ingiuntivo: principi in materia di chiamata del terzo ed eccezioni di compensazione e di inadempimento

Il debitore opponente deve chiedere al Giudice, a pena di decadenza, l’autorizzazione a effettuare la chiamata in causa del terzo. L’eccezione di compensazione non può avere ad oggetto crediti che siano oggetto di contestazione dinanzi l’autorità giudiziaria. L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. deve avere ad oggetto prestazioni correlate da un rapporto di corrispettività (Tribunale Roma, sez. II, 13 settembre 2022, n. 13263)

In tema di concessione di opere pubbliche e di servizi pubblici sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in merito alle indennità, canoni e altri corrispettivi relativi alla fase esecutiva del contratto di concessione nonché all’adempimento/inadempimento del contratto e relative conseguenze risarcitorie. Resta ferma invece la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutte le questioni che involgano l’esercizio di poteri pubblici da parte della PA.

Con la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, “nel senso che il creditore mantiene la sua veste di attore e l’opponente quella di convenuto ai fini degli oneri di rito tesi ad assicurare l’integrazione del contraddittorio”: pertanto “il debitore opponente non può chiamare direttamente in causa il terzo per mezzo della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ma deve, a pena di decadenza, chiedere al Giudice l’autorizzazione ad effettuare la chiamata in causa del terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni esposte nel decreto opposto” (sulla base di tale principio il Tribunale ha dichiarato inammissibile la citazione in giudizio del terzo effettuata direttamente dalla parte opponente con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo in assenza di autorizzazione del giudice).

Non possono essere oggetto di compensazione crediti che siano oggetto di contestazione dinanzi l’autorità giudiziaria.

L’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. deve avere ad oggetto prestazioni correlate da un rapporto di corrispettività (sulla base di tale principio il Tribunale ha respinto l’eccezione di inadempimento sollevata dalla concessionaria Strada dei Parchi sul presupposto che il concessionario non può contestare al concedente la mancata revisione del PEF al fine di sottrarsi agli obblighi di manutenzione autostradale e al pagamento dei ratei di corrispettivo e canoni concessori).

  TC RM 13263_2022.pdf