Processo civile: quando il ricorso per ingiunzione va proposto al Giudice Amministrativo
Se il titolo su cui si fonda il credito è costituito da una sentenza di condanna del Giudice Amministrativo resa nell’ambito di una materia devoluta alla sua giurisdizione esclusiva, il ricorso per decreto ingiuntivo deve essere proposto dinanzi a quest’ultimo (Tribunale di Roma, sez. XVII, 18 febbraio 2022 n. 2657).

Se il titolo di credito posto a fondamento di un ricorso per decreto ingiuntivo è costituito da una sentenza di condanna del Giudice Amministrativo resa nell’ambito di una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva ex art. 133 comma 1 c.p.a. (nella specie, in materia di affidamento contratti pubblici), il ricorso non può essere proposto dinanzi al Giudice ordinario ma dinanzi al Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 118 c.p.a., secondo il quale “Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile [il Capo relativo al procedimento d'ingiunzione, ndr]. Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso”.
La sentenza di condanna del Giudice Amministrativo non può essere considerata un titolo di credito del tutto autonomo e separato rispetto al diritto al risarcimento del danno in essa consacrato, perché il titolo posto a base del decreto ingiuntivo “non è, e non può essere, la sentenza medesima, ma sempre e comunque il diritto al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione dell’appalto”: risolto tale equivoco, “non vi è dubbio allora che l’azione per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per equivalente rispetto alla mancata aggiudicazione di una gara di appalto rientri tra le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo dall’art. 133, co .1, lett. e, n. 1 c.p.a.” e quindi “anche il connesso procedimento di ingiunzione non può che rientrare nella giurisdizione amministrativa in applicazione dell’art. 118 c.p.a.”.