Processo civile, sospensione: c’è pregiudizialità tra giudizio ex art. 702-bis c.p.c. e ricorso straordinario al Capo dello Stato
Il giudizio per la determinazione dell’indennità di esproprio instaurato con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. deve essere sospeso se avverso il decreto di esproprio è proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato (Corte Appello Catanzaro, sez. II, ord. 16 novembre 2022)

L’art. 295 c.p.c. impone la sospensione necessaria di un processo quando la decisione dello stesso dipende dall'esito di altra causa che abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante con effetto di giudicato all'interno della causa pregiudicata, oppure quando una situazione sostanziale rappresenta fatto un costitutivo di altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati alla luce della idoneità della decisione del processo principale a definire, in tutto o in parte, il processo pregiudicato.
Il giudizio per la determinazione dell’indennità di esproprio instaurato con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. deve essere sospeso se si trova in rapporto di pregiudizialità con un giudizio proposto con ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il decreto di esproprio, non essendo di ostacolo alla sospensione né la specialità del rito né il particolare rimedio impugnatorio esperito avverso il decreto di esproprio: se così non fosse, il Giudice adìto nelle forme previste dagli art. 702 bis ss. c.p.c., nei casi in cui non è consentito il mutamento del rito, si vedrebbe costretto a proseguire il giudizio sulla causa pregiudicata nonostante la pendenza di quello sulla causa pregiudicante, in violazione dell’art. 295 c.p.c.; né è di ostacolo alla sospensione la circostanza che il giudizio pregiudicante sia un ricorso straordinario al Capo dello Stato, perché quest’ultimo è un vero e proprio “procedimento di natura giurisdizionale, con una marcata connotazione di specialità" e, quindi, può determinare la sospensione del processo qualora si trovi in un rapporto di pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c.