Processo, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: confini della giurisdizione e legittimazione attiva dei comitati
Il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ha giurisdizione sulle opere su argini e sicurezza idraulica con esclusione degli interventi e opere estranei alla tutela del regime delle acque pubbliche (TSAP, 14 luglio 2022, n. 148)

Ai sensi dell’art. 143 del r.d. n. 1775/1993 rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche i motivi di ricorso che hanno ad oggetto le opere su argini e la sicurezza idraulica (artt. 97, comma 1 lett. k e 98, lett. d del r.d. n. 523/1904), mentre sfuggono a tale giurisdizione i motivi che riguardano interventi o opere estranee alla tutela del buon regime delle acque pubbliche.
È inammissibile per difetto di legittimazione attiva l’impugnazione degli atti di approvazione di un progetto di opera pubblica da parte di comitati spontanei e di associazioni di cittadini che non dimostrino di avere una stabile relazione fattuale e giuridica con l’opera e i relativi (pretesi) effetti nocivi sul territorio.