Responsabilità civile, danni extracontrattuali: non c’è colpa del custode se il danneggiato conosce la situazione di dissesto della strada
Il danneggiato non può addebitare alla P.A. ciò che è dipeso dalla sua disattenzione (Tribunale Catania, sez. III, 10 marzo 2023, n. 1119)
Se il dissesto si trova su una strada che il danneggiato conosce bene, questi è tenuto a prestare maggiore attenzione e non può addebitare alla P.A. ciò che è dovuto alla propria disattenzione (nella specie, l’infortunio era accaduto su una strada percorsa abitualmente, in pieno giorno e con piena visibilità del percorso): “conseguentemente, l’incidente è ascrivibile al fatto e colpa esclusiva della medesima attrice, in forza del principio di autoresponsabilità che costituiva la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall’art. 1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire sulla propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale. Pertanto, se l’attrice avesse tenuto un comportamento più prudente, ben avrebbe potuto adottare le normali cautele necessarie per evitare il verificarsi del danno, in quanto rientrava nella normale diligenza notare possibili ostacoli anche sulle pavimentazioni stradali o marciapiede, al fine di percepire con utile anticipo la presenza o meno e l’entità di dislivelli, onde predisporre le opportune cautele”.
La sentenza effettua una utile ricostruzione della giurisprudenza della Corte di cassazione in materia, secondo cui “Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
In sostanza, se è vero che il custode è responsabile dei danni provocati dal bene di cui è titolare e che pertanto dovrebbe rispondere delle lesioni subite dal danneggiato a causa della strada (o botola) ammalorata, viene tuttavia fatta salva l’ipotesi in cui si dimostri il caso fortuito, che fa venir meno la responsabilità ex art. 2051 c.c. Pertanto, se è vero che grava sul proprietario del bene l’obbligo di conservazione dello stesso, tuttavia eventuali buche o anomalie del manto stradale costituiscono insidie solo allorché non risultino visibili, evitabili e prevedibili.