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Briciole di pane

Responsabilità civile: pluralità di domande risarcitorie, abuso del diritto e divieto di frazionamento del credito

La domanda risarcitoria ha natura unitaria ed il suo frazionamento è in contrasto con i principi di correttezza e buona fede e del giusto processo (Tribunale Salerno, sez. II, 20 aprile 2023, n. 1779)

Costituisce abuso del diritto la condotta del soggetto coinvolto in un sinistro stradale che, dopo aver esercitato l’azione per il risarcimento dei soli danni materiali, formuli una nuova domanda risarcitoria per il risarcimento del danno biologico. Infatti la domanda risarcitoria ha (in via generale) natura unitaria, comprensiva di tutte le possibili voci di danno da esso originate (e non solo alcune di esse), salvo esplicita riserva di rinviare ad altro giudizio il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito temporaneamente accantonate, di modo che sia inequivoca l’intenzione della parte di agire solo per una parte del suo credito. In mancanza, è preclusa la possibilità di una nuova azione tesa al risarcimento di altri danni derivanti dal medesimo illecito, anche se relativa a voci diverse da quelle azionate nel precedente giudizio, attesa la preclusione derivante dal primo giudicato.

Il creditore di una somma di denaro derivante da un unico rapporto obbligatorio non può frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, perché tale scissione “si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale”.

Il contenuto della sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti ai sensi dell’art. 2909 c.c., copre il dedotto ed il deducibile (giudicato implicito) e comprende quindi tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, con esclusione delle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono. Tale principio ha lo scopo di evitare il contrasto tra giudicati: ecco perché l’eccezione di giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio dal giudice e le parti non possono proporre tutte le domande ed eccezioni che, se accolte, darebbero risultati incompatibili con l’accertamento oggetto della sentenza passata in giudicato.

  TC SA 1779_2023.pdf