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Strade, accessi: anche quelli preesistenti e già autorizzati devono conformarsi al nuovo codice della strada

Ai sensi dell’art. 22 del Codice della Strada gli accessi e le diramazioni già esistenti e autorizzati in base alla disciplina previgente devono essere sottoposti a un nuovo controllo amministrativo per ottenere apposita autorizzazione che accerti la loro conformità alla nuova disciplina, pena l’irrogazione di una sanzione pecuniaria ed il ripristino dello stato dei luoghi senza che sia ravvisabile alcun legittimo affidamento circa il loro mantenimento (TAR Campania, Salerno, sez. I, 29 settembre 2022, n. 2494)

Ai sensi dell’art. 22 del d.lgs n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) gli accessi e le diramazioni già esistenti e autorizzati in base alla disciplina previgente devono essere sottoposti a un nuovo controllo amministrativo al fine di ottenere apposita autorizzazione che accerti la loro conformità alle regole varate dal Codice, pena l’irrogazione di una sanzione pecuniaria ed il ripristino dello stato dei luoghi. Di conseguenza gli accessi non conformi alle nuove prescrizioni per i quali non sia stata presentata istanza di regolarizzazione sono illegittimi in quanto privi di titolo, senza che sia ravvisabile in capo agli interessati alcun legittimo affidamento circa il loro mantenimento. Peraltro la tutela di un simile affidamento – qualora fosse ravvisabile - sarebbe comunque recessiva rispetto all’esigenza preminente di garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli (nella specie, si trattava di accessi posti a una distanza inferiore a quella inderogabile di 100 metri stabilita per gli accessi su strade extraurbane secondarie dall’art. 45, comma 3, dPR n. 495/1992).

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  TAR SA 2494_2022.pdf