Strade, attraversamenti demanio idrico: l’occupazione a mezzo di viadotti e opere stradali di ANAS è esente dal pagamento dei canoni concessori
L’esigenza di evitare che lo Stato debba corrispondere un canone per l’occupazione del proprio demanio idrico persiste nonostante il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni e la trasformazione di ANAS in S.p.A. (TAR Liguria, sez. I, 13 settembre 2022, n. 761)

Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. quando insieme all’atto impositivo del canone sono impugnati anche gli atti normativi e generali presupposti, venendo in rilievo posizioni di interesse legittimo (nel caso di specie l’ingiunzione di pagamento del canone era stata impugnata unitamente all’atto generale che ha disposto le relative esenzioni).
L’occupazione a mezzo di viadotti e opere stradali di ANAS è esente dal pagamento dei canoni concessori. Infatti, la disciplina prevista dalla Regione Liguria in materia di canoni di concessione relativi ad aree e pertinenze del demanio idrico (dGR 18 novembre 2005, n. 1412) prevede l’esenzione dal pagamento con riferimento alle occupazioni da parte di opere di proprietà dello Stato, indipendentemente dal fatto che la gestione di queste sia affidata ad altri enti o amministrazioni: ciò in base all’esigenza di evitare che lo Stato, quale titolare dei beni demaniali (nella specie, le strade), debba corrispondere un canone per l’occupazione del proprio demanio idrico, “ponendo così in essere una mera partita contabile di giro”. Tale esigenza non è venuta meno né in virtù del trasferimento alle regioni di funzioni amministrative operato dall’art. 89 comma 1 lett. i) del d.lgs n. 112/1998, che ha riguardato la sola “gestione” del demanio idrico ma non la titolarità dello stesso, che continua a sussistere in capo allo Stato ex art. 822 comma 1, c.c., né con la trasformazione di ANAS in società per azioni (art. 7, d.l. n. 138/2002).