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Strade, fascia di rispetto: il vincolo di inedificabilità preesistente è assoluto, prescinde dalla valutazione della pericolosità dell’opera e non è suscettibile di condono

Il vincolo di inedificabilità assoluta gravante sulla fascia di rispetto autostradale sancito dall’art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e dal d.m. n. 1404/1968 ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata (TAR Sicilia, sez. I, 28 novembre 2022 n. 3426)

Il vincolo di inedificabilità assoluta gravante sulla fascia di rispetto autostradale sancito dall’art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e dal d.m. n. 1404/1968 (oggi individuato in 60 metri dal confine autostradale dall’art. 26 del dPR n. 495/1992) ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell’opera realizzata. Tale vincolo non ha soltanto lo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire pregiudizio alla sicurezza del traffico e all’incolumità delle persone, ma è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una zona utilizzabile, all’occorrenza, anche dal concessionario o dall'ente proprietario o gestore della strada per l'esecuzione di lavori, anche di ampliamento, nonché per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali o per la realizzazione di opere accessorie senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni. Pertanto, le distanze a tal fine stabilite si applicano anche alle opere che non superano il livello della sede stradale o che costituiscono mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto ad altre preesistenti.

Il vincolo della fascia di rispetto trova applicazione a prescindere dalla valutazione della pericolosità in concreto del fabbricato rispetto alla sicurezza del traffico, posto che la misura della fascia di rispetto è stabilita dalla legge tenendo già in considerazione la tutela della sicurezza del traffico, non essendo possibile valutare caso per caso tutte le future evenienze. Tale distanza deve essere misurata dal confine stradale, ossia dal limite della proprietà stradale o dalla linea della fascia di esproprio risultante dal progetto approvato ai sensi dell’art. 3, comma 10 d.lgs n. 285/1992 e prevalgono sulle diverse distanze individuate dalla normativa regionale.

Le opere realizzate in violazione del vincolo di inedificabilità, se preesistente, non sono suscettibili di condono edilizio ai sensi degli artt. 31 e 33 della legge n. 47/1985.

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  TAR PA 3426_2022.pdf