Strade, ripe: l’obbligo di manutenzione grava sui proprietari dei fondi confinanti con esclusione delle aree comprese nel confine stradale
Ai sensi degli artt. 30 e 31 del d.lgs n. 285/1992 (Codice della strada) grava sui proprietari dei fondi confinanti con la strada la responsabilità per la manutenzione e messa in sicurezza delle zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale (le c.d ripe) con esclusione delle aree inserite all’interno del “confine stradale”, delimitato ex art. 3, comma 1, n. 10 CdS dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore se in trincea, salvo non risulti diversamente dagli “atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato” (TAR Campania, Salerno, sez. I, 5 ottobre 2022, n. 2561)

Gli artt. 30 e 31 del d.lgs n. 285/1992 (Codice della Strada) disciplinano i rapporti tra i proprietari dei fondi confinanti e gli enti proprietari delle strade. In particolare, sui proprietari dei fondi grava la responsabilità della manutenzione delle zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale (le c.d ripe) e della realizzazione delle relative opere di messa in sicurezza, così da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a frane o scoscendimenti del terreno o alla caduta di massi o altro materiale sulla strada. Deve invece escludersi qualsiasi obbligo in capo agli stessi di manutenzione con riferimento alle aree inserite all’interno del “confine stradale”, identificato dall’art. 3 comma 1 n. 10 del Codice della strada “nel piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”, in mancanza di diversa indicazione risultante dagli “atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato”.
Il ricorso per l’impugnazione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54 TUEL deve essere notificato al Sindaco quale ufficiale di governo presso la Casa comunale (ciò perché, nel caso di adempimento di funzioni di ufficiale del governo da parte del Sindaco, l’ordinamento disciplina un fenomeno di imputazione giuridica allo Stato degli effetti di un atto di un organo del Comune, nel senso che il Sindaco non diventa un organo dello Stato ma resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale). Non è invece necessaria la notifica anche al Ministero dell’Interno, a meno che il ricorso non contenga anche una istanza risarcitoria (e questo per evitare che lo Stato venga chiamato a rispondere dei danni senza aver potuto tempestivamente difendersi).
L’urgenza di provvedere esonera di norma l’autorità procedente dallo svolgere accertamenti complessi e laboriosi, attesa la potenziale incompatibilità degli stessi con l’esigenza di pronta adozione del provvedimento contingibile e urgente. Resta però fermo l’obbligo dell’amministrazione di considerare il quadro giuridico di riferimento e di valutare attentamente tutte le circostanze di fatto apprese nel corso dell’istruttoria (seppur rapidamente) condotta.
La tutela dell’integrità, della sicurezza pubblica e della libera circolazione sono principi di rilevanza costituzionale, rispetto ai quali l’interesse economico del privato a non provvedere alla messa in sicurezza di un bene proprio ha carattere recessivo.