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Briciole di pane

Infomobilità multimodale, le azioni comuni dell'Europa

Entro il 2023 i dati su traffico, bus, treni, navi e aerei su tutta la rete

L’infomobilità multimodale non sarà più un obiettivo, ma presto una vera e propria realtà su tutto il territorio dell’Unione Europea: è infatti partito il conto alla rovescia perché siano standardizzate e garantite, in un formato compatibile con tutte le varie tipologie dei moderni smartphone, le informazioni sul traffico stradale, ferroviario, aereo, marittimo, includendo anche i percorsi a piedi, rendendo quindi ancor di più le notizie chiare, immediatamente fruibili e a disposizione di tutti. Entro il 1° dicembre 2019 gli Stati membri dell’UE dovranno comunicare alla Commissione europea a Bruxelles le azioni messe in atto per predisporre il punto di accesso nazionale all’infomobilità multimodale – attraverso cui è previsto lo scambio e il riutilizzo dei dati all'interno dell'UE su base non discriminatoria, senza pregiudizi, in modo trasparente, senza alcun fattore connesso all'identità dell'utente o a considerazioni commerciali (i termini e le condizioni per l'uso di questi dati possono essere stabiliti mediante un contratto di licenza) - e il suo funzionamento (il successivo monitoraggio avrà cadenza biennale), in seguito, gradualmente, fino al 2023, dovranno mettere in campo le necessarie energie per mappare ogni possibile spostamento o itinerario sull’intero territorio, non dimenticando di prestare attenzione alla tutela della privacy ma al tempo stesso tenendo in alta considerazione e rendendo chiaramente nota anche l'impronta ambientale di ogni singola modalità di trasporto, in modo da incentivare viaggi più ecologici.

È questo, in sintesi, il contenuto del Regolamento delegato 2017/1926 del 31 maggio 2017 che integra la direttiva 2010/40/Ue del Parlamento e del Consiglio europeo per quanto concerne la predisposizione, in tutto il territorio dell'Unione, di servizi di informazione sulla mobilità multimodale, pubblicato sul Guce del 21 ottobre ed entrato in vigore a partire dall'11 novembre scorso. La norma arriva a pochi mesi di distanza dal Regolamento delegato Ue 2015/962 per le informazioni sul traffico in tempo reale, a cui si rifà sia per l'organizzazione dell'impianto nazionale per la raccolta e per la gestione dei dati che per quanto concerne gli standard relativi al trasporto stradale. Il testo, nel dettaglio, si articola in vari punti, a seconda delle tematiche, ovvero le modalità di trasporto, il territorio, i punti di accesso nazionali, la tipologia dei dati, l’approccio graduale, gli standard e il mercato. Il regolamento coinvolge trasporti di linea come aerei, ferrovie ad alta velocità, convenzionali, sistemi di trasporto leggero su rotaia, autobus a lunga percorrenza, trasporti marittimi, bus, metropolitane e filobus, i trasporti a richiesta e quelli privati.

Sono interessati tutti i Paesi membri dell'Ue con una copertura completa della rete "da porta a porta", applicandosi alla rete TEN-T (rete stradale transeuropea dei trasporti), compresi i nodi urbani e le altre parti della rete di trasporto. Ogni Stato membro deve poi, come già detto, istituire un punto di accesso nazionale nel quale far convogliare tutti i dati e i metadati forniti dalle autorità dei trasporti, dagli operatori dei trasporti e dai gestori delle infrastrutture o dei fornitori dei servizi a richiesta, fatti salvi eventuali punti di accesso già esistenti. Il testo prevede anche la possibilità di istituirne uno solo per due Stati e la necessità della predisposizione di un servizio di ricerca a disposizione degli utenti. A differenza del regolamento per le informazioni sul traffico in tempo reale, che obbliga gli Stati a fornire sia i dati statici che quelli dinamici, per la mobilità multimodale il testo prevede solo l'obbligo di fornire i dati statici, e d’altro canto la libertà per ogni Stato di decidere l'integrazione di quelli dinamici.

Esistono varie tipologie di dati: si parte dal livello di servizio 1 per i dati statici con la ricerca della località e i vari itinerari per poi arrivare al livello 2, con la possibilità di ricercare stazioni di bike sharing, car sharing, parcheggi, servizi di informazione (dove comprare per esempio biglietti per il trasporto pubblico etc.) e tariffe dei vari mezzi di trasporto, fino al livello 3, che offre richieste dettagliate sulle suddette tariffe e su classi, prodotti a tariffazione speciale, pagamenti di altri servizi e in merito al calcolo dell'itinerario. Anche i dati dinamici sono divisi su tre livelli: il primo garantisce informazioni sulle interruzioni di servizio e sulla situazione in tempo reale, il secondo offre i tempi stimati di partenza e arrivo, quelli di percorrenza e il controllo della disponibilità del servizio, il terzo si concentra sulle previsioni di futuri tempi di percorrenza dei collegamenti stradali. Il testo prevede un approccio graduale per l'erogazione dei servizi e predispone un calendario sia per l'introduzione dei dati statici (obbligatori) che per i dati dinamici (facoltativi). Il primo step deve essere compiuto entro il 1° dicembre 2019. Entro il 1° dicembre 2020 dovranno essere predisposti i dati statici di 2° livello ed entro il 1° dicembre 2020 quelli di terzo livello. Infine, entro il 1° dicembre 2023, l'infomobilità relativa ai dati statici dovrà essere completa anche sulle infrastrutture che non fanno parte del sistema TEN-T.

Per i dati dinamici il calendario raccomandato parte sempre dal 1° dicembre 2019 per il primo livello, nel 2020 il secondo e nel 2021 il terzo. Per le informazioni sul traffico si fa riferimento al Regolamento 2015/962 che prevede standard compatibili con il Datex II; per le altre modalità invece i riferimenti sono il NeTEx CEN/TS 16614 e versioni successive, i documenti tecnici definiti nel regolamento (UE) n. 454/2011 e versioni successive, i documenti tecnici elaborati da IATA, o "qualsiasi formato leggibile da un dispositivo informatico pienamente compatibile e interoperabile con tali standard e specifiche tecniche". Per i dati dinamici si fa riferimento al SIRI CEN/TS 155531 e successive versioni e ai documenti tecnici definiti nel regolamento 454/2011.

E.F.