Treni, il passeggero ha diritto a rimborso anche per ritardi causati da "forza maggiore"
Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue: "Risarcimento per servizio non corrisposto come previsto"
Bruxelles, 26 settembre 2013 - Se il treno fa ritardo il passeggero ha sempre diritto a ricevere un rimborso, non ci sono “cause di forza maggiore” che tengano. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con una sentenza che afferma che se il ritardo è “significativo”, un rimborso, seppur parziale, è sempre dovuto al cliente.
Il caso era stato sollevato dalla Corte amministrativa austriaca, il Verwaltungsgerichtshof, che doveva pronunciarsi su un ricorso proposto dall’impresa ferroviaria austriaca ÖBB-Personenverkehr AG a cui era stato imposto di eliminare dalle sue condizioni generali una disposizione che escludeva qualsiasi indennizzo in caso di forza maggiore. Per il tribunale di Lussemburgo, che ha analizzato la questione, il regolamento sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario è chiaro: “Il regolamento – scrive il tribunale - prevede che un passeggero che abbia subito un ritardo pari o superiore a un’ora può chiedere all’impresa ferroviaria il rimborso parziale del prezzo del biglietto. Tale indennizzo corrisponde, come minimo, al 25% del prezzo nel caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50% nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore. Il regolamento non prevede alcuna eccezione a tale diritto all’indennizzo qualora il ritardo sia dovuto a un caso di forza maggiore”.
Quello che invece non è dovuto, sempre in caso di ritardo causato da forza maggiore, è solo ed esclusivamente il rimborso per “danno”, a cui invece normalmente un cliente ha diritto quando, ad esempio, il viaggio non può continuare nello stesso giorno a causa di una mancata corrispondenza presa. Se il ritardo è dovuto ad una nevicata, una alluvione o una qualsiasi causa indipendente dalla responsabilità della compagnia ferroviaria quindi il risarcimento amministrativo resta, ma quello del danno no. Questo perché l’indennizzo previsto dal regolamento, calcolato sulla base del prezzo del biglietto di trasporto, ha una finalità del tutto diversa dall'indennizzo di un “danno”, ossia quella di “compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto”.
Diverso è invece il discorso per altri mezzi quali aereo, nave e autobus che possono continuare a non prevedere rimborsi per i ritardi perché la situazione delle imprese che operano in quei settori non è paragonabile a quella delle ferrovie.