Alcol, nessuna sanzione per i vecchi accertamenti
Milano, 14 aprile 2011 - II conducente trovato leggermente alterato dall'alcol prima dell'entrata in vigore della recente riforma stradale che ha depenalizzato questo comportamento non può più essere sottoposto ad alcuna punizione. Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 45881 del 31 dicembre 2010. Un autista è stato condannato dal tribunale per violazione dell'art. 186/1° lett. a) del codice stradale, ovvero guida sotto l'influenza leggera di alcol. Contro questa determinazione l'interessato ha proposto con successo ricorso in Cassazione. La legge 120/2010 ha depenalizzato l'ebbrezza lieve e pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto addebitato non è più previsto dalla legge come reato. Ma le vicende sanzionatorie avviate a carico di tanti automobilisti prima dell'entrata in vigore della riforma stradale d'agosto per guida leggermente alterata dall'alcol sono destinate tutte generalmente all'oblio. Per il principio di irretroattività. disposto anche dalla legge 689/1981 neppure nessuna misura amministrativa può infatti scattare a carico dei trasgressori pizzicati un po' alterati dall'alcol prima della legge 120.