Posto dell'invalido occupato? Potrebbe esserci un reato
È "violenza privata" (610 codice penale) anche pregiudicare la mobilità altrui

Roma, 3 maggio 2017 – Non è così frequente che una sentenza penale trovi spazio su tutti i principali siti tematici dedicati a circolazione e mobilità stradale. Per la recente Cass. pen. n. 17794 del 7 aprile 2017 ciò è invece avvenuto: probabilmente, perché tocca un tema delicato sotto più punti di vista.
La Suprema Corte ha stabilito che può costituire reato – art. 610 del Codice Penale, “violenza privata”, fino a quattro anni di reclusione – il parcheggiare la propria auto in uno spazio riservato a una determinata persona affetta da serie patologie.
Annotazione importante: non ha rilevanza criminale il parcheggiare negli spazi genericamente dedicati ai disabili, giacché in tal caso scatta solo la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada (da 85 a 338 Euro); ma se lo stallo è stato espressamente riservato – dal Comune, dal condominio o da chicchessia – ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo grave stato di salute, l’occupazione dello stallo equivale ad impedire al disabile i movimenti essenziali della sua quotidianità ed è, pertanto, materia da Codice Penale.
La giurisprudenza, in tal modo, pratica un’ulteriore dilatazione della fattispecie delittuosa.
Finora, l’imputazione per “violenza privata” era stata riconosciuta, per esempio, nel caso del trattore che impedisce intenzionalmente qualsiasi manovra di un’autovettura con guidatore a bordo, o dell’auto che sorpassa il ciclomotore e repentinamente gli si arresta davanti impedendone la marcia: tutte ipotesi, insomma, in cui si instaura un certo rapporto di diretta fisicità tra reo e persona offesa; e già i commentatori di tali sentenze storcevano parecchio il naso, rilevando la necessità di dare un preciso contenuto tecnico alla nozione di “violenza” e paventando il proliferare di processi penali per banali liti da traffico.
Ora, con questa pronuncia di pochi giorni or sono, si fa un passo in più: si arriva a condannare ai sensi dell’art. 610 cod. pen., e dunque a definire “violento”, il comportamento di chi occupa con l’auto uno spazio riservato (esplicitamente) a un’altra persona, in quel momento assente. È giusto? È eccessivo? La discussione potrebbe prendere molte pagine. Quasi certamente, non si arriverebbe a una conclusione condivisa.
Rimane una sensazione di tristezza, o forse di vago squallore, nel vedere l’armamentario della giustizia penale muoversi laddove sarebbero bastati un po’ di rispetto, un po’ di educazione, un po’ di civiltà.