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Briciole di pane

Assistenza obbligatoria se il treno ritarda

I diritti fondamentali individuati dal regolamento europeo 1371/2007 per i trasporti su ferro in vigore dalla fine del 2009

Milano, 12 luglio 2012 – Facilità di acquisto del biglietto, viaggi sicuri, diritti dei passeggeri a mobilità ridotta, risarcimento in caso di lesioni, copertura assicurativa delle imprese sono i diritti fondamentali individuati dal regolamento europeo 1371/2007 per i trasporti su ferro in vigore dalla fine del 2009. Inoltre la norma, che si applica a tutte le imprese ferroviarie e ai servizi di trasporto titolari di licenza in base alla direttiva 95/18/Ce, indica le tutele a cui i passeggeri hanno diritto a fronte di disservizi.
Se già prima della partenza è previsto che il treno arrivi a destinazione con più di un'ora di ritardo, i passeggeri devono ricevere assistenza che consiste in pasti e bevande in relazione ai tempi di attesa. Il regolamento precisa però che pasti e bevande devono essere garantiti «se sono disponibili sul treno o nella stazione o possono essere ragionevolmente forniti». Inoltre, se si rende necessario un pernottamento, deve essere garantita una sistemazione adeguata e trasporto da e per la stazione.
Dal canto suo il passeggero può chiedere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte non utilizzata ma anche per quella già usata se il ritardo compromette l'intero viaggio e deve anche essere prevista la possibilità di ritornare al punto di partenza non appena possibile. In alternativa si può scegliere di continuare il viaggio non appena possibile o in una data successiva, anche con itinerario alternativo, ma in tutti i casi a condizioni di trasporto simili. Una volta giunti a destinazione, invece, se il treno ha accumulato ritardo tra 60 e 199 minuti si può chiedere un indennizzo che ammonta al 25% del prezzo del biglietto, importo che sale al 50% se il ritardo è di almeno 120 minuti. Il risarcimento deve essere concluso entro un mese dalla domanda e può essere liquidato in buoni o servizi o in denaro su richiesta del passeggero.
La società ferroviaria è anche responsabile dei danni subiti dal passeggero in caso di arrivo ritardato e mancata coincidenza ed è tenuta a risarcire anche «le spese ragionevoli di alloggio». È previsto, però, che la certificazione del disagio sia fornita dall'impresa sul biglietto solo su richiesta del passeggero. Spetta quindi a quest'ultimo fare il primo passo per la tutela dei suoi diritti. Infine, è sempre possibile inviare un reclamo a cui, in via generale, deve essere fornita risposta motivata entro un mese.
Entrerà in vigore, invece, il 18 dicembre il nuovo regolamento europeo (1177/2010) relativo al trasporto per mare e vie navigabili interne. Nel frattempo le tutele principali, piuttosto limitate, nei confronti degli utenti riguardano il ritardo in partenza che, a fronte di viaggi della durata inferiore a 24 ore (la maggior parte di quelli effettuati dai vacanzieri che utilizzano un traghetto), scattano dopo ben dodici ore di ritardo. Se si supera tale soglia, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto. Durante l'attesa si ha diritto all'alloggio e al vitto se compreso nel prezzo del biglietto. Se il ritardo non è dovuto a cause di forza maggiore (le condizioni del mare per esempio) ma a causa imputabile alla compagnia di navigazione si ha anche diritto al risarcimento di eventuali danni.
Se invece la tratta viene soppressa e non c'è la possibilità di proseguire con altra nave dello stesso vettore, si può risolvere il contratto e chiedere il risarcimento danni, che non può eccedere il doppio del prezzo del biglietto, se la cancellazione avviene per giustificato motivo. Peraltro i traghetti, in particolare quelli da e per la Sardegna, da un paio d'anni sono al centro delle critiche per il consistente aumento delle tariffe, tanto che Altroconsumo qualche settimana fa ha addirittura lanciato una class action con l'obiettivo di ottenere un risarcimento a favore dei passeggeri pari alla metà di quanto pagato.

Le opzioni
Cosa prevede il regolamento comunitario 1371/2007 in caso di ritardo del treno

In partenza, se il ritardo è oltre 60 minuti
I passeggeri devono ricevere assistenza, cioè
• pasti e bevande, se disponibili o se possono essere ragionevolmente forniti, in relazione ai tempi di attesa;
• sistemazione per il pernottamento se necessario.
Si può optare per:
• rimborso del prezzo del biglietto con possibilità, eventualmente, di ritornare al punto di partenza;
• proseguimento del viaggio non appena possibile o a una data successiva, anche con itinerario alternativo. In entrambi i casi a condizioni di trasporto simili.

All'arrivo
• Ritardo inferiore a 60 minuti, nessun tipo di indennizzo;
• Ritardo tra 60 e 119 minuti, indennizzo pari al 25% del biglietto;
• Ritardo oltre 119 minuti, indennizzo pari al 50% del biglietto;
• Il rimborso deve essere erogato entro un mese dalla richiesta e può essere liquidato in buoni o servizi o, su richiesta del passeggero, in denaro.

Autonoleggio
L'autonoleggio non è regolato da una normativa specifica a livello continentale: si applicano le norme più generali previste per l'acquisto di beni e servizi. Comunque, sia che il noleggio venga effettuato in Italia o all'estero, è buona regola leggere attentamente le condizioni contrattuali, verificando tariffe standard, supplementi e penali. Al momento del ritiro della vettura vanno controllate di nuovo le condizioni contrattuali per verificare che siano le stesse di cui si è presa visione in precedenza e poi vanno verificate con attenzione le condizioni dell'automobile e fatte annotare sull'apposita check list eventuali danni o malfunzionamenti, altrimenti si rischia che vengano addebitati a fine noleggio. Proprio per evitare costi non giustificati è opportuno riconsegnare il veicolo durante le ore di apertura degli uffici, in modo che la check list venga controllata congiuntamente anche in tale occasione. Se ciò non è possibile, meglio scattare delle foto a testimonianza dello stato dell'automobile. Altro elemento da tener presente è la cauzione che viene addebitata sulla carta di credito al momento del noleggio oltre alla tariffa prevista. Se quest'ultima non è già stata pagata in anticipo, si può determinare una riduzione sensibile della disponibilità di spesa della carta durante la vacanza.

Fonte: Il Sole 24 Ore