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Briciole di pane

"Benzacartelloni", sicurezza stradale ma non solo

Quando l'informazione consentirebbe di risparmiare

Roma, 1° aprile 2015 - Furono definiti, con brutto neologismo: “benzacartelloni”. E innescarono un dibattito piuttosto interessante, a sentire il quale si poteva, addirittura, essere indotti a ritenere che tutela del consumatore e sicurezza stradale fossero due valori antitetici, uno escludente l’altro. Oggi ci appare, a dirla tutta, una vicenda superata. Eppure, sono passati solo otto anni (2 aprile 2007) dalla conversione in legge del relativo decreto, cui seguì apposita deliberazione del Cipe.


In effetti, si voleva, nella materia dei carburanti, facilitare concorrenza e trasparenza. Disponendo, lungo le autostrade e le strade extraurbane principali, l’installazione di pannelli a messaggio variabile in grado di informare sui prezzi di benzina e gasolio praticati nelle successive quattro aree di servizio: con le rispettive distanze chilometriche e una luce verde a indicare il distributore più conveniente. Tutto questo, come detto, suscitò reazioni contrapposte. Alcuni paventa(va)no, per i “benzacartelloni” attivi e funzionanti, una diminuzione della sicurezza stradale, dato l’elevato potenziale “distraente” di una serie articolata di informazioni visive captate da un conducente, di per sé, già impegnato in una marcia ad alta velocità (autostrada). Perplessità acuite dal fatto che la deliberazione CIPE del 2007 prevedesse, nei “benzacartelloni”, un’espressa deroga all’articolo 23 del Codice della Strada per consentire l’apposizione del logo delle società petrolifere.


Altri invece, all’opposto, denuncia(va)no l’elevato numero di “banzacartelloni” spenti, o non funzionanti, o riempiti, anziché con cifre, con le due lettere N.P. (“non pervenuta”). Quasi una beffa per il consumatore, impossibilitato a regolare le sue scelte in funzione di un possibile risparmio. Oltretutto, senza intravedere effettive sanzioni al lato pratico: in caso di omessa o inesatta comunicazione del prezzo la normativa di riferimento era, ed è, quella del settore del commercio, con il Sindaco quale autorità competente; e si può francamente comprendere come un’Amministrazione Comunale possa avere, sul proprio territorio, ben altre priorità rispetto alle aree di servizio autostradali (d’altronde, in autostrada i servizi di vigilanza risultano affidati alla Polizia Stradale, non certo alle Polizie Municipali).


L’intera questione ha, ormai, perso gran parte della sua attualità. Il Ministero dello Sviluppo Economico mette on-line, in tempo reale, i prezzi praticati presso ciascun distributore sul territorio nazionale, con gli strumenti di ricerca e le relative App per dispositivi mobili. E chi, oggi, non ha in tasca uno smartphone? Tuttavia, non è consolante apprendere che è solo il concreto progresso tecnologico a sciogliere un groviglio normativo-amministrativo. Né ci si può illudere che possa avvenire sempre così. In generale, in materia di servizi stradali essenziali all’utenza (e il rifornimento carburanti riguarda direttamente il livello di servizio offerto dalla strada. Tant’è vero che si svolge in aree definite come “pertinenze” delle strade) la regolamentazione, anche nei suoi aspetti sanzionatori, potrebbe e dovrebbe trovare un nuovo soggetto-referente, adeguatamente responsabilizzato: l’Ente proprietario della strada, il cui ruolo, a nostro avviso e a detta di molti esperti, è stato finora sottovalutato, se non frainteso.
 

Carlo Sgandurra