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Briciole di pane

Incidenti, se il danno fisico è lieve il risarcimento 'morale' deve essere limitato

Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea dopo le richieste esagerate di un cittadino alla Unipol

Bruxelles, 25 gennaio 2013 - Lo Stato italiano può limitare il pagamento dei “danni morali” per gli incidenti di lieve entità. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia europea che era stata chiamata a esprimersi in seguito a un ricorso partito dal nostro Paese. La legge dà al giudice il potere di aumentare l'importo del risarcimento per danno 'non patrimoniali' soltanto di un quinto rispetto al risarcimento dovuto per danni materiali del veicolo o della persona. Inoltre, il diritto italiano prevede che la responsabilità civile dell'assicurato non possa eccedere gli importi coperti dall'assicurazione obbligatoria.
Il caso era stato sollevato nel 2009 quando a seguito di un incidente il signor R. aveva causato al signor P. lesioni corporali non gravi, Quest’ultimo chiedeva però una somma piuttosto ingente alla Unipol come risarcimento “morale”. Il Tribunale di Tivoli aveva allora chiesto alla Corte di giustizia europea se le direttive relative all’armonizzazione dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile ammettano una normativa nazionale che limita il risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, rispetto al risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse. Nella sua sentenza il tribunale di Lussemburgo ha chiarito allora che “il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli sia coperta da un’assicurazione” ma che “tale obbligo di copertura è distinto dalla portata del risarcimento, la quale è sostanzialmente definita e garantita dal diritto nazionale”. I Paesi quindi restano “in linea di principio, liberi di determinare quali danni debbano essere risarciti, la portata del risarcimento degli stessi e le persone aventi diritto a detto risarcimento”. Inoltre la Corte ha constatato che “il diritto al risarcimento dei danni morali derivanti dai sinistri stradali trova il proprio fondamento nel codice civile, mentre per quanto riguarda il danno alla persona per lesioni di lieve entità le modalità di determinazione della portata del diritto al risarcimento sono stabilite dal codice delle assicurazioni” e quindi il suo risarcimento è stabilito da quest'ultimo.
 

Lorenzo Robustelli