Ue, prove di network per le energie pulite
Passi avanti a Bruxelles per il pacchetto "Clean power for transport"
Entra nel vivo la questione "Clean power for transport", dal titolo del pacchetto che il 25 gennaio 2013 la Commissione Europea ha trasmesso al Consiglio dell’Unione europea. Il pacchetto, composto da una Direttiva e due comunicazioni, ha come oggetto la progressiva emancipazione energetica dell’Ue dal petrolio nel settore dei trasporti e il contestuale sviluppo di combustibili alternativi, anche attraverso la creazione delle necessarie infrastrutture per la distribuzione di carburanti alternativi.
Questo permetterebbe economie sui costi delle importazioni petrolifere nell’ordine di 4,2 miliardi di euro l’anno entro il 2020, economie che aumenterebbero a 9,3 miliardi di euro l’anno nel 2030, più un ulteriore miliardo l’anno dovuto al contenimento degli aumenti di prezzo.
La Direttiva, sulla scia degli obiettivi indicati nel Libro Bianco dei Trasporti, relativamente alla necessità di riduzione del 60% delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti entro il 2050, indica le principali opzioni in materia di combustibili alternativi che possono essere individuate nell’elettricità, nell’idrogeno, nei biocarburanti e nel gas naturale, in forma di gas naturale compresso (GNC), gas naturale liquefatto (GNL), gas naturale in prodotti liquidi (GTL) e gas petrolio liquefatto (GPL).
La proposta di Direttiva stabilisce le basi per l’elaborazione di quadri strategici nazionali al fine di promuovere la diffusione sul mercato di combustibili alternativi creando l’infrastruttura minima necessaria per la distribuzione degli stessi, sulla base di specifiche tecniche comuni. L’intero pacchetto “Clean power for transport” rileva, infatti, che, tra le cause della scarsa diffusione dei combustibili alternativi devono annoverarsi principalmente tre fattori.
Il primo è la mancanza di una rete infrastrutturale in grado di fornire punti di rifornimento sufficienti a garantire un’effettiva mobilità all’interno dei singoli Paesi. Il secondo va ricercato nella frammentazione nazionale delle specifiche tecniche delle infrastrutture stesse. Il terzo nella mancata fiducia dell’utenza nei confronti dei combustibili alternativi derivante dai punti precedentemente espressi.
La proposta di Direttiva, con i suoi 13 articoli, stabilisce, nell’articolo 1, la necessità di creare le suddette infrastrutture secondo standard comuni per tutta l’Unione; nell’articolo 3, la necessità di creare quadri strategici nazionali per lo sviluppo dei combustibili alternativi. Scorrendo nel dettaglio la proposta, nell’articolo 4 vengono fissati i requisiti relativi al numero minimo di punti di ricarica per i veicoli elettrici di cui ciascuno stato membro si deve dotare; per l’Italia al 31 dicembre 2020 dovranno essere non meno di 1.255.000, di cui almeno il 10% accessibile a tutti.
Nell’articolo 5, la Direttiva impone la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero sufficiente di punti di rifornimento per l’idrogeno accessibili a tutti, posizionati ad una distanza non superiore di 300 km l’uno dall’altro. L’articolo 6, entro la stessa data, stabilisce la necessità di creare punti di rifornimento per gas naturale compresso a distanza non superiore a 150 km l’uno dall’altro.
L’articolo 7 definisce gli elementi comuni delle informazioni destinate ai consumatori in materia di combustibili e di compatibilità con i veicoli. L’articolo 10 impone la presentazione, con cadenza biennale, di una relazione da parte degli stati membri, alla Commissione, sullo stato del quadro normativo e sulle misure strategiche poste in essere a sostegno della realizzazione delle infrastrutture.