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Briciole di pane

Un filone giudiziario sempre vivo: autovelox e affini

Ma i TAR si occupano dei poteri delle Amministrazioni, non della sorte dei "multati"

Roma , 14 dicembre 2015 – Gli autovelox, si sa, mettono nel mirino le autovetture. Ultimamente, peraltro, pare che i TAR abbiano cominciato a mettere nel mirino gli autovelox, con sentenze ampiamente divulgate, quando non “esaltate”, dagli organi di stampa sia locali sia nazionali. Al riguardo, nella logica di un’informazione “di servizio”, la piccola precisazione che faremo potrà essere utile.
Le pronunce in questione attengono ai poteri dell’ente proprietario della strada (es. Anas) nell’autorizzare, o negare, l’installazione di postazioni di controllo della velocità: poteri che non possono non tener conto del quadro di coordinamento dei servizi di polizia stradale – da chiunque espletati – istituzionalmente presidiato dal Ministero dell’Interno. Oppure, riguardano i “tipi” di strada ospitanti i dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza degli eccessi di velocità: le regole per tali dispositivi, stabilite da un decreto-legge del 2002, sono diverse a seconda che si tratti di “strada extraurbana principale” o “strada extraurbana secondaria”, e per capire esattamente quando si è in presenza dell’uno o dell’altro tipo è possibile – data la complessità e, per certi versi, la lacunosità della normativa tecnica di settore – tenere un approccio molto rigoroso (come ha fatto TAR Emilia Romagna, sentenza n. 873 del 12 ottobre 2015) o anche un po’ più elastico (così TAR Piemonte, sentenza n. 1691 del 4 dicembre 2015).
In ogni caso tali sentenze di TAR non hanno valore di (come si suol dire) fonte del diritto. Pure quando sanciscono l’illegittimità di un provvedimento, non fanno diventare gli autovelox automaticamente illegittimi in altre tratte, altri luoghi, altre circostanze. Soprattutto: non fondano alcun diritto alla restituzione delle somme già versate dagli automobilisti a titolo di sanzione. Se pago il verbale entro il termine (“pagamento in misura ridotta” nel linguaggio del Codice della Strada) riconosco, con ciò, la correttezza della contestazione mossami. Riconosco, in buona sostanza, di aver comunque violato i limiti di velocità. Nessun margine per restituzioni o risarcimenti.
È importante rammentarlo visto che, a volte, nel raccontare le decisioni dei TAR gli articoli di giornale di cui si diceva fanno balenare illusioni generalizzate di “tutela del consumatore”, in realtà impraticabili. E all’illusione seguirebbe la delusione.
 

Davide Fornaro