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Briciole di pane

Autovelox valido solo con i segnali giusti

Codice della strada. Sentenza rigorosa sui preavvisi di controllo

Roma, 15 marzo 2014 - Non basta che l'autovelox sia visibile e presegnalato. E nemmeno che il verbale d'infrazione dia atto dell'esistenza dei cartelli di presegnalazione: per garantire al cittadino il diritto di difesa, l'atto deve anche specificare se la postazione di controllo della velocità e la relativa segnaletica era temporanea o permanente. Cioè se il controllo è stato effettuato da una pattuglia appostata a bordo strada oppure con un apparecchio non presidiato da agenti e come quest'attività era stata resa nota ai guidatori in transito. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione, con la sentenza 5997/14, depositata ieri.

La pronuncia non è chiarissima. Nella massima, richiama solo l'obbligo di indicare se la postazione era temporanea o permanente. Ma lo fa trattando un motivo d'impugnazione con cui il ricorrente solleva dubbi sulla segnaletica, che peraltro occupa una cospicua parte della motivazione della sentenza, prima che venga enunciata la massima.

Dunque, il principio stabilito dalla Cassazione sembra applicabile anche alla segnaletica e ciò rischia di creare più di un problema alle forze dell'ordine: finora dai verbali era spesso possibile evincere se la postazione fosse temporanea o permanente, ma nulla si poteva capire riguardo alla presegnalazione. Non solo: la stessa segnaletica normalmente è apposta senza distinguere i due tipi di postazione, nonostante già la direttiva sui controlli emanata dal ministero dell'Interno il 14 agosto 2009 - riprendendo precedenti pareri delle Infrastrutture - al paragrafo 7 stabilisca che i segnali permanenti possono essere usati anche per accertamenti temporanei solo se gli appostamenti sono sistematici.

Negli altri casi, le pattuglie dovrebbero ogni volta piazzare cartelli di preavviso mobili (prassi piuttosto rara), per rispettare la direttiva e il principio di credibilità della segnaletica, anche a scapito della praticità e della sicurezza degli operatori. La Cassazione sembra porsi in linea con questo indirizzo, perché nella sentenza di ieri parte da un'ampia citazione di tutte le norme che impongono di rendere noti i controlli di velocità (legge 168/2002 e Dl 117/2007 che ha aggiunto all'articolo 142 del Codice della strada il comma 6-bis) per concludere che esse sono cogenti e quindi che «la preventiva segnalazione univoca ed adeguata...non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa...senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalità alla pubblica amministrazione».

Frasi nette, che indicano una posizione "rigorista" della Cassazione sulla segnaletica dei controlli di velocità. E che potrebbero probabilmente essere utilizzate per ricorsi che riguardano le svariate altre regole sui segnali per autovelox.

Maurizio Caprino (Sole 24 Ore)