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Cassazione:se il medico sbaglia, il datore non è responsabile

Assolto un datore di lavoro accusato di lesioni personali occorse a causa di un errore nella diagnosi del medico competente

Roma, 26 settembre 2011 - Il datore di lavoro non è responsabile di un eventuale errore nella diagnosi, o nella cura, commesso dal medico competente. A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 34373 del 20 settembre 2011, ha confermato l'assoluzione (il fatto non costituisce reato) in favore di un datore di lavoro accusato e condannato in primo grado per lesioni personali gravi.

La Corte di Cassazione, pur ribadendo l'obbligo per chi riveste una posizione di garanzia all'interno dell'azienda, di effettuare i dovuti controlli sui preposti al fine della valutazione del rispetto delle norme di sicurezza, esclude la responsabilità del dirigente o del datore nel caso di un errore medico. Il tali casi la responsabilità è soggettiva: al datore può essere contestata la scelta del medico competente, se palesemente inadeguato, nonché il mancato controllo sul regolare svolgimento dell'attività di prevenzione, ma non gli si può chiedere di valutare le diagnosi effettuate.

Nel caso in questione, il datore di lavoro era stato denunciato da un dipendente che era risultato affetto da una sensibile riduzione dell’udito (ipoacusia di origine professionale): a sua difesa aveva sostenuto di aver predisposto le visite periodiche sui dipendenti e di aver messo a disposizione tutti i dispositivi di sicurezza previsti. In primo grado era giunta la condanna del Tribunale; successivamente, la Corte d'Appello aveva stabilito l'assoluzione. Proprio contro questa decisione la Procura di Milano aveva presentato ricorso in Cassazione: la IV sezione penale ha rigettato il ricorso ed ha escluso la responsabilità del datore, nonostante il D.lgs 81/08 sulla sicurezza faccia espressamente riferimento ad un obbligo di vigilanza sul medico.

“In tema di reato colposo l'addebito può essere formalizzato a carico del titolare della posizione di garanzia, ossia del soggetto gravato dell'obbligo di impedire l'evento ex articolo 40, secondo comma, del codice penale, ma non basandosi tale addebito solo sulla posizione di garanzia, perché la responsabilità presuppone pur sempre la presenza di una condotta concretamente colposa, dotata di un ruolo eziologico nella spiegazione dell'evento lesivo”, recita la motivazione dei giudici. Ciò significa che la posizione di garanzia non implica automaticamente la responsabilità di colpevolezza, laddove “Manchi la prova che il soggetto abbia violato una specifica regola cautelare che avrebbe agito su un evento prevedibile ed evitabile”.

Nel giudizio la Cassazione ribadisce l’indiscutibilità della vigilanza del datore di lavoro sul modo con cui gli altri soggetti titolari della posizione di garanzia assolvono il proprio ruolo; tuttavia, nel caso specifico, la Corte “Non ha affatto trascurato di considerare tale situazione, e, quindi, i conseguenti obblighi cautelari del datore di lavoro ma, motivatamente e in modo qui non rinnovabile in fatto, ha escluso violazioni cautelari anche di colpa generica da parte del datore di lavoro, vuoi sotto il profilo della scelta del medico competente e sotto il correlato profilo del ‘sindacato’ sul modo con cui tale professionista procedeva a svolgere i propri compiti, vuoi sotto il profilo dei generali obblighi prevenzionali nello specifico settore dei rischi acustici”.

Marco Michelli

  Cassazione sentenza n. 34373 del 20 settembre 2011