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Briciole di pane

Danneggiamenti alla segnaletica, slalom tra Codice penale e Codice della strada

La Cassazione ha, di recente, precisato che non si commette un reato

Roma, 30 maggio 2013 - Merita una riflessione, la sentenza numero 20789, del 14 maggio scorso, della Cassazione. Giuridicamente impeccabile, essa lascia in realtà intravedere, se letta in controluce, alcune interessanti indicazioni.


La vicenda, innanzitutto. Una persona ricopre di vernice alcuni cartelli della segnaletica stradale, rendendoli inservibili. Tanto da determinarne la sostituzione. La Corte d’Appello la condanna a sei mesi di reclusione per danneggiamento, sostituiti con una pena pecuniaria di quasi 7.000 euro. Ma gli Ermellini annullano la condanna: quella condotta (“Danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente”) è già prevista dal Codice della Strada (CdS), all’articolo 15, come idonea a fare scattare una sanzione amministrativa. Ossia, una banale “multa”, come comunemente (ma scorrettamente) si usa dire. E, per il cosiddetto “principio di specialità”, se il medesimo fatto risulta sia punito penalmente dalla legge sia sanzionato amministrativamente da una disciplina di settore, deve applicarsi solo la seconda opzione, non la prima.


Tale principio si collega a un dato di fondo del sistema: le sanzioni amministrative, in genere, esistono per garantire una celere ed efficace repressione di comportamenti che non sarebbe economico assoggettare alla giustizia penale. A fini di prevenzione, questo l’assunto, una sanzione pecuniaria immediatamente esecutiva, fissata in un documento come il verbale o l'ordinanza-ingiunzione, è assai meglio dell’apertura di un processo penale, con i suoi tre gradi di giudizio e un esito, a volte, coincidente con la prescrizione o con la sospensione condizionale della pena.


Nulla di sconvolgente, quindi, nella decisione della Suprema Corte. Che però contiene, sia pure implicitamente, due moniti. Il primo, è per il legislatore odierno: chiamato a compiere una necessaria, e ormai non più differibile, rivisitazione degli importi delle sanzioni previste nel Codice della Strada. Alla fattispecie in oggetto si deve applicare, come spiegato, l’art. 15 di tale Codice. Il quale in concreto stabilisce, per quanti “danneggiano o imbrattano” la segnaletica, una sanzione di 41 euro. Importo pressoché irrisorio, se rapportato a un comportamento non soltanto incivile ma lesivo della sicurezza stradale (gli automobilisti potrebbero essere fuorviati da un cartello rovinato). Importo, insomma, il cui effetto deterrente appare nullo: con buona pace della tanto invocata funzione preventiva delle sanzioni amministrative.


Il secondo monito è per gli Enti proprietari delle strade. La sentenza ci dice che questi ultimi, a fronte dei danneggiamenti subiti dal patrimonio stradale ricadente sotto la loro gestione, non possono pensare di “cavarsela” con una denuncia o una segnalazione alla polizia giudiziaria. Devono intervenire in prima persona, con i propri servizi di polizia stradale presenti sul territorio. Servizi che hanno, come funzione peculiare (CdS - art. 11 lett. a), proprio l’accertamento e la contestazione delle infrazioni al Codice della Strada. E l’irrogazione delle rispettive sanzioni.
 

Carlo Sgandurra