Disturbi del sonno? Patente a rischio nel 2016
La sonnolenza diurna oggetto di una direttiva Ue
Roma, 11 maggio 2015 - “Chi dorme non piglia pesci”, recita un detto popolare. Ma, a quanto pare, nemmeno la patente. Chi deve conseguirla o rinnovarla, se soggetto a patologie legate al sonno, infatti, dal prossimo anno dovrà sottoporsi a visita. A prevederlo è la direttiva europea del primo luglio 2014, la n. 2014/85/UE. Gli Stati membri dovranno recepirla entro il 31 dicembre 2015. Gli automobilisti, e aspiranti tali, cui è stata diagnosticata l'Osas (Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno) dovranno, dunque, sostenere dei controlli medici prima del rilascio o del rinnovo della patente e saranno soggetti a verifiche periodiche.
L’Osas, spiegato molto sinteticamente, provoca una respirazione irregolare mentre si dorme e determina vere e proprie apnee. Tra le sue conseguenze ci sono i cosiddetti colpi di sonno diurni, che possono verificarsi, quindi, anche mentre si è alla guida, con le conseguenze immaginabili: le ultime statistiche Istat, relativamente al fenomeno, indicano 40 mila sinistri in Italia. L’Aci, tra l’altro, ha evidenziato come dormire meno di cinque ore per notte aumenta di 4,5 volte la probabilità di avere un incidente stradale.
Bruciore agli occhi e sbadigli ripetuti sono alcuni dei sintomi che precedono un colpo di sonno alla guida. È bene tenerlo in mente quando siamo al volante. ''Pensate che circa il 22% degli incidenti stradali in Italia - ha sottolineato il prof. Sergio Garbarino, neurologo e rappresentante per l’Italia della Commissione europea di esperti delegata ad approfondire il tema - è causata da problemi di sonnolenza diurna alla guida, prevalentemente originati dall’Osas”.
Non esiste, attualmente, un protocollo medico unico in Europa per la valutazione della malattia. Il Ministero della Salute, comunque, si è attivato con due commissioni tecniche di esperti, coinvolgendo anche il Ministero dei Trasporti, per inserire nel Codice della Strada le nuove procedure. L’esercizio del diritto alla patente di guida, d’altronde, è un diritto condizionato. Un diritto, cioè, esercitabile solo dopo che gli apparati pubblici preposti hanno verificato la sussistenza di determinati requisiti, attestandola all’interno di un provvedimento amministrativo (la patente) appartenente alla categoria delle “licenze”. Se la scienza medica ritiene opportuno integrare l’elenco di quei requisiti, la legislazione, dopo un certo lasso di tempo, si adegua: senza che ciò significhi in alcun modo una compromissione del diritto.
Peraltro, sarebbe opportuno che la stessa attenzione scientifica, le stesse risorse amministrative e impegno normativo dedicati ai controlli pre-rilascio fossero rivolti pure ai controlli “su strada. Ai comportamenti di guida, insomma. In questo, come abbiamo già avuto modo di evidenziare in altre occasioni, un apporto significativo può venire anche dagli Enti proprietari dello strade, il cui personale è abilitato all’espletamento del servizio di Polizia stradale. Avremmo più uomini e mezzi a presidio delle arterie, con compiti di prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della strada.