Dorme in auto? Sanzione all'ubriaco
Se il soggetto risulta positivo all'alcotest la fermata deve essere considerata una fase della circolazione
Roma, 11 febbraio 2012 - Chi dorme in macchina, fermo ma ubriaco, rischia la condanna per guida in stato di ebbrezza. Non ha voluto sentire ragioni la Corte di Cassazione che, con la sentenza 5404, ha annullato la decisione del Tribunale di Torino che aveva "chiuso un occhio" con chi, alticcio, li aveva chiusi tutti e due e si era accasciato sul volante della sua automobile in sosta nella pubblica via. I giudici di primo grado comprensivi, avevano preso per buone le giustificazioni dell'imputato che si era scusato cercando di far pesare il fatto, incontrovertibile, di aver fatto la siesta in una macchina ferma. Condizione che escludeva, a suo parere la condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza. Contro la tolleranza dei giudici di merito il pubblico ministero si è appellato alla Cassazione, chiedendo e ottenendo dal Collegio di piazza Cavour l'annullamento della sentenza "buonista".
I giudici spiegano, infatti, che la fermata deve essere considerata una fase della circolazione, è quindi del tutto irrilevante che il soggetto, risultato positivo all'alcoltest, sia, nel momento in cui viene effettuato il controllo, fermo o in movimento. «Ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza - si legge nella sentenza - rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico».
Per la Suprema Corte è evidente la superficialità con la quale il tribunale di prima istanza ha escluso, basandosi sulla "quiete" apparente, che un percorso l'automobilista l'avesse già fatto quando era alticcio o poteva farlo appena sveglio, magari prima di aver fatto rientrare il tasso alcolico nei limiti tollerati dall'articolo 186 del codice della strada.
Questi gli interrogativi che lo stesso Tribunale di Torino dovrà invece porsi dopo il rinvio disposto dalla Cassazione, che invita i giudici a prendere una nuova decisione, tenendo presente, nella decisione, il principio di diritto affermato. E, soprattutto, dopo aver verificato quale era il luogo di residenza dell'imputato, da dove veniva, dove voleva andare e cosa gli aveva impedito di completare il tragitto programmato.