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Briciole di pane

Giubbotto catarifrangente, quando la visibilità ti salva la vita

Da indossare, obbligatoriamente, nelle situazioni di difficoltà e di pericolo

Il giubbotto catarifrangente deve essere indossato in tutte quelle situazioni di difficoltà e di pericolo nelle quali possa ritrovarsi il conducente di un veicolo, sia quando il mezzo presenti improvvisi problemi di natura meccanica (o altro) sia quando si ritrovi coinvolto in un incidente. L’obbligatorietà (legge 27 febbraio 2004 n. 47) si estende anche ai passeggeri e si concretizza, ad esempio, quando l’autovettura sia ferma fuori dai centri abitati, in condizioni di scarsa visibilità; di notte, quando manchino o siano insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza; di giorno, quando non sia individuabile ad adeguata distanza da quanti sopraggiungono; quando sia bloccata a margine della carreggiata, sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta (non sulle aree di servizio). Chi non lo indossa, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si vede applicata quella accessoria della decurtazione di due punti dalla patente.

La Legge 120 del 2010, che ha modificato numerosi articoli del Codice della Strada (Cds), ha esteso l'obbligo di mettere i gilet ad alta visibilità o le bretelle retroriflettenti pure a quanti utilizzano i velocipedi (art. 182 comma 9-bis del Cds) quando circolano in galleria; fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere. In pratica, nel caso di una pedalata durante gli orari indicati, senza il prescritto giubbino, si può essere contravvenzionati in quanto si rappresenta un pericolo per se stessi e per gli altri utenti che si trovano sulla stessa strada e che potrebbero non rilevare la presenza del ciclista. Alla stessa infrazione è soggetto chi è alla guida di monopattini elettrici.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27091 del 1 luglio 2016, ha stabilito che, a fronte del suo mancato utilizzo, un automobilista investito da una macchina sopraggiunta è corresponsabile dell’accaduto. Per gli Ermellini c’è concorso di colpa tra la vittima e il conducente del mezzo investitore.

Carlo Argeni