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Briciole di pane

Handbike e Codice della Strada

La Polizia Stradale chiarisce: è un velocipede, quindi un veicolo

Parliamo, perché no, di handbike. Si azionano le braccia anziché le gambe, manovelle al posto delle pedivelle; tre ruote per una questione di stabilità. Nasce come strumento per far provare la piacevolezza di un movimento muscolare “sublimato” in fruscio sull’asfalto anche a chi, causa patologie o amputazioni, non dispone degli arti inferiori (sono in parecchi a pensare che tale fruscio sia lo spirito stesso del ciclismo). Diventa un’importante disciplina dei Giochi paralimpici: a Rio 2016 ricordiamo le medaglie d’oro di Alex Zanardi e Vittorio Podestà (foto). E oggi comincia a essere, probabilmente, qualcosina più di una nicchia: nel Nord Europa non è raro vedere persone ‘normodotate’ cimentarsi con la handbike. Chi l’ha provata assicura che è un mezzo che scolpisce i bicipiti e libera la mente.

Beninteso, di handbike esistono diversi modelli. Quelli più performanti, adoperati pressoché esclusivamente in gara, hanno telaio in carbonio, baricentro molto basso e posizione dell’handbiker, per motivi aerodinamici, quasi sdraiata; sono anche molto scomodi, perché finalizzati alle competizioni. Ma ci sono modelli pensati per spostamenti ludici e ricreativi, con seduta comoda, buona stabilità e notevole confort dell’utilizzatore, che può guardare avanti mantenendo un controllo completo della strada.

Proprio quest’ultima parola – “strada” – ci porta a segnalare un recentissimo successo ottenuto dalla handbike nel nostro Paese, da ascrivere alla categoria dei successi non sportivi ma burocratici (essi pure, si sa, sono importanti). Con una circolare del 27 dicembre 2017, la Direzione Centrale della Polizia Stradale ha chiarito ufficialmente che la handbike va classificata non come “ausilio medico per uso di invalidi” ma come “velocipede”: è insomma, a tutti gli effetti, un “veicolo”, ammesso a circolare su strada con le stesse modalità delle normali biciclette. Le macchine per uso di persone invalide, invece, non sono tecnicamente veicoli e incontrano la limitazione dell’articolo 190 comma 7 Codice della Strada (“possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni”).

Davide Fornaro