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Briciole di pane

Incidenti causati dal sole, responsabilità civili e penali

Bisogna adottare le opportune precauzioni per evitare situazioni di insicurezza stradale

Guidare con il sole negli occhi può essere causa e concausa di incidenti stradali. E’ quanto emerso da uno studio dell’Automobile Club Tedesco (ADAC - Allgemeiner Deutscher Automobil Club). Nel 2018, in Germania, sono stati 3.756 i sinistri determinati dall’abbagliamento solare. Quanto mai scontati alcuni semplici accorgimenti per evitarli: indossare occhiali adeguati; avere finestrini e parabrezza sempre puliti; mantenere un’adeguata distanza di sicurezza dal mezzo che precede.

 

La Corte di Cassazione ha già confermato (sentenza n. 52649/14) che il momentaneo “accecamento” determinato dalla luce del sole non esonera il conducente del veicolo dalle conseguenze che ne derivano. In queste situazioni bisogna arrestare la marcia o assumere ogni utile precauzione per proseguire in condizioni di sicurezza propria e altrui. Stando al Codice civile, articolo 2054, “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Spetta a chi guida comprovare in giudizio che il danno (personale e/o relativo alle vetture) si sia verificato nonostante gli sforzi finalizzati a evitarlo. Il conducente, per non risponderne pure penalmente, dovrà dimostrare che il sinistro sia stato provocato dal caso fortuito. Il caso fortuito, in giurisprudenza, lo rammentiamo, è un fattore sopravvenuto, imprevedibile, eccezionale. Da solo, in pratica, ha determinato l’evento e, pertanto, fa venire meno il nesso causale tra la condotta dell’agente e quanto verificatosi.

Per gli Ermellini, però, (cfr., tra le altre, Cass., sez. 4, sent. n.10337 dell’1.6.1989, rv.181837) “in tema di circolazione stradale, l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra il caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per danni che ne siano derivati alle persone. In tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l’insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità”.

Carlo Argeni