Flash news Infrastrutture:
 
 

Briciole di pane

Incidenti stradali, il Cid è oggetto della valutazione del giudice

Anche se firmato congiuntamente dai conducenti coinvolti nel sinistro

Anche nel caso in cui chi causa un incidente ammette la colpa, sottoscrivendo peraltro il modulo di Convenzione di Indennizzo Diretto (Cid), il giudice non è vincolato da questa dichiarazione ma libero di valutarla. Il Cid, lo rammentiamo, consente a chi ha subito un danno di inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla propria assicurazione e non a quella del veicolo responsabile del sinistro. Questo consente di velocizzare l'iter finalizzato all’indennizzo. Una delle questioni più dibattute è il valore probatorio da attribuirgli.

L’art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private, al comma 2, stabilisce che “quando il modulo è firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte della compagnia assicuratrice, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”. Le dichiarazioni, quindi, possono essere messe in discussione qualora emergano elementi di contrasto.

La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza del 15 giugno 2016, n. 12370, ha precisato che “...l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, e via dicendo, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia contrassegnato da completezza, correttezza e coerenza negli aspetti logici e giuridici”.

Carlo Argeni