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Briciole di pane

In marcia, anche se fermi al semaforo

Chi conduce un mezzo non deve distrarsi mai. Lo rammenta la Corte di Cassazione

Non si può utilizzare lo smartphone, da fermi, quando si è in moto o in macchina. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23331 del 23 ottobre 2020, ha ribadito che il divieto di usare i dispositivi elettronici permane durante l’interruzione di marcia del veicolo dovuta a particolari esigenze della circolazione. Può essere sanzionato, quindi, anche se bloccato da un semaforo rosso, il conducente che utilizza il telefonino senza auricolari o vivavoce. Questo per evitare che si pongano in essere comportamenti in grado di determinare, a causa della distrazione, situazioni di pericolosità.

Nel caso di specie esaminato dagli Ermellini, il ricorrente alla contravvenzione, in primo e secondo grado, si era visto confermata la multa derivante dall’uso del cellulare in un momento in cui si trovava fermo a un incrocio regolamentato da impianto semaforico. Un aspetto ritenuto irrilevante dai giudici di merito. Il giudice di legittimità ha precisato quanto segue: “Il divieto, posto dall’art. 173, comma 2, cod. strada, di fare uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia permane nel caso di arresto del veicolo dovuto - come nell’ipotesi di impegno di un incrocio, in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con obbligo di sgomberare l’area nel più breve tempo possibile - ad esigenze della circolazione, risiedendo la “ratio” di tale prescrizione nella necessità di impedire comportamenti in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi ed a non consentire di avere, con certezza, il completo controllo del veicolo in movimento”.

 

Nel concetto di marcia delineato dalla Corte rientra, pertanto, pure il mezzo fermo al semaforo, o a un casello ferroviario, nella misura (comunque) in cui sussista la condizione della circolazione stradale.

Carlo Argeni