Musica ad alto volume in auto, rischiate la multa
La Corte di Cassazione, in una sentenza, conferma la sanzione comminata a un automobilista

Non esagerate quando ascoltate la musica preferita a bordo del vostro veicolo, rischiate di essere sanzionati se l’impianto stereo spara watt a più non posso. A precisarlo è la sentenza n. 2685 del 2020 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione. Dovrete mettere mano al portafoglio, fate bene attenzione, anche se nessuno si è lamentato.
Il caso ha preso spunto da una vettura che, nella tarda serata, transitava all’interno di un centro abitato con il volume della radio eccessivamente alto. Così tanto che, passando nelle immediate vicinanze di altre auto in sosta, aveva fatto scattare degli allarmi antifurto. Il mezzo veniva fermato e la cassa acustica posta sotto sequestro. L’ufficiale di polizia giudiziaria contestava al conducente il reato di cui all’articolo 659 del Codice Penale: “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” (Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro).
Per il Codice della Strada (art. 155) e il Regolamento di esecuzione e attuazione del Cds (art. 350), lo rammentiamo, “Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all’articolo 155, comma 3, del Codice, non può superare nell’uso 60 L/Aeq dB (A) misurato a 10 cm dall’orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo”.
Il giudice, in primo grado, accoglieva le ragioni del guidatore e lo assolveva dalle accuse in quanto nessuno aveva presentato denuncia “… e non era stato disposto un accertamento sul superamento del limite di normale tollerabilità dell’emissione sonora”. Tesi non accolta dal Pubblico Ministero che, come previsto dalla norma che ha riformato le impugnazioni, è ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. Gli Ermellini, esaminati i contorni della vicenda e le prove prodotte dalle parti, hanno ribaltato il giudizio riconoscendo la colpevolezza del conducente. “Appare evidente che ai fini della configurabilità del reato - si legge nella sentenza - non era necessario riscontrare la presenza di denunce né, tanto meno, espletare accertamenti tecnici, avendo il giudice di merito l’obbligo di valutare la rilevanza degli elementi acquisiti attraverso la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro e la documentazione presente in atti”.