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Briciole di pane

Sicurezza del lavoro, la Cassazione stabilisce la responsabilità del datore di lavoro rispetto ad incidenti occorsi ai lavoratori per mancanza di interventi di manutenzione

Al datore di lavoro non sono state riconosciute nemmeno le attenuanti generiche

Roma, 7 dicembre 2011 - Un’altra recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito la responsabilità del datore di lavoro rispetto ad incidenti occorsi ai lavoratori per mancanza di interventi di manutenzione sui macchinari della società. In particolare, la sentenza n. 39535 del 2 novembre 2011 della IV Sezione Penale della Corte ha riconosciuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società per azioni quale responsabile per lesioni colpose in danno di una dipendente della società.

I fatti risalgono al 2003, quando un'addetta ad una pressa meccanica, mentre era intenta alla lavorazione di un pezzo di ricambio, a causa dell'improvvisa discesa del blocco dello stampo, aveva subito lo schiacciamento delle mani, da cui era derivata l'amputazione di due dita, con indebolimento permanente dell'organo della prensione.

All’epoca dell'accaduto, secondo l'accusa del Tribunale di Verbania, condivisa dal giudice del merito, l'infortunio era stato determinato dal cattivo funzionamento del sistema frenante della pressa, che “presentava uno stato di avanzata usura e la parziale rottura del ferodo, con conseguente impossibilità che la macchina potesse effettuare frenature regolari e continue”. La rottura del ferodo era stata, peraltro, causata dall'assoluta mancanza di interventi manutentivi che, se eseguiti, come consigliato dal fabbricante della pressa, ne avrebbero evidenziato la rottura e la necessità della sostituzione dello stesso, grazie alla quale il sistema frenante avrebbe riacquistato la sua efficienza.

Peraltro, la Corte ha negato all’imputato – condannato in primo grado a due mesi di reclusione - anche le attenuanti generiche, di cui all’art. 62, n. 6 Codice Penale, per non aver fatto pressioni sulla società assicuratrice al fine di ottenere un tempestivo risarcimento del danno alla dipendente. Nella motivazione la IV Sezione ha sostenuto tale decisione affermando che il Presidente del CdA avrebbe potuto e dovuto intervenire presso la società assicuratrice per far ottenere alla dipendente il risarcimento in tempi più brevi di quelli realmente occorsi, ovvero di provvedervi personalmente: in mancanza di tali “pressioni”, le attenuanti sono negate.

Rigettando il ricorso per inammissibilità e manifesta infondatezza, la Corte ha confermato le decisioni dei primi due gradi spiegando che "I giudici del merito hanno giustamente rilevato la tardività del risarcimento, peraltro ammessa, sia pure per soli nove giorni, dallo stesso ricorrente.

L'infortunio, peraltro, risale all'anno 2003, di guisa che vi erano certamente spazi e possibilità per l'imputato di intervenire presso l'assicurazione per ottenere un sollecito risarcimento, ovvero di provvedervi personalmente, senza prolungare l'attesa della persona offesa fino al gennaio 2006".

Di fatto, dopo la condanna in primo e secondo grado, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in tutte le sue motivazioni.

Marco Michelli

  Corte di Cassazione - Sentenza n. 39535 del 2011