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Sicurezza stradale: al passeggero irregolare tocca il concorso di colpa

In tre su uno scooter: ridotto il risarcimento a seguito di incidente

Milano 27 giugno 2011 - II passeggero che accetta di farsi trasportare a bordo di uno scooter insieme con una terza persona, per giunta minorenne, contribuisce inevitabilmente a creare un profondo turbamento dell'equilibrio del ciclomotore, cosicché, in caso di sinistro stradale, è corretto riconoscere un suo concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso. Così la Cassazione (sentenza 10526/11) ha rigettato il ricorso avanzato da una donna contro la sentenza di appello che l'aveva ritenuta parzialmente corresponsabile dell'incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta, in qualità di trasportata di un ciclomotore, e le aveva ridotto l'importo liquidatole in primo grado. La corte di merito aveva accertato come, dopo un precedente sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta in piena notte l'autovettura condotta dalla ricorrente, il conducente di un ciclomotore, pur non abilitato al trasporto di passeggero, si fosse offerto - generosamente ma anche imprudentemente - di trasportare, per oltre 100 chilometri, la donna con il proprio figlio undicenne (al quale era stato fatto indossare l'unico casco disponibile), e di caricare sullo scooter persino un borsone. Durante il tragitto, però, il conducente perdeva il controllo del mezzo, e la passeggera, caduta a terra, rimaneva vittima di lesioni personali. In primo grado, il Tribunale riconosceva a quest'ultima un risarcimento dei danni pari a circa 250mila euro. In appello, tuttavia, veniva individuato un concorso di colpa della donna, in misura di un quinto, con conseguente riduzione delle somme liquidate.
Ricostruzione contestata
Fatto ricorso in Cassazione, la donna contestava la ricostruzione dell'accaduto operata in appello, sostenendo che non fosse stata fornita in giudizio alcuna prova del fatto che il mezzo fosse caduto a causa della presenza di altri passeggeri a bordo. E, a sostegno di tale tesi, chiariva
a) che lo stesso conducente non aveva mai dichiarato di avere perso il controllo del ciclomotore a causa della presenza dei due trasportati o di qualche movimento inconsulto da essi posto in essere;
b) che le risultanze istruttorie avevano provato che l'incidente si era verificato per lo slittamento della ruota del mezzo per il fondo stradale viscido.
Di diverso avviso, invece, la Suprema corte, la quale, nel rigettare il ricorso, ha giudicato coerente l'iter argomentativo dei giudici di appello, in applicazione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenze 11947/06 e 23851/08).
Condizioni di insicurezza
Nel caso in questione, allorquando la messa in circolazione di un veicolo «in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione di un ciclomotore con a bordo addirittura come nella specie tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'articolo 170 del codice della strada) è ricollegabile all'azione o omissione sia del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza) che del trasportato, emerge una fattispecie caratterizzata dal reciproco consenso dei medesimi alla circolazione, con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro, e accettazione dei relativi rischi». L'avere, dunque, accettato il passaggio sullo scooter, sia pure nelle ipotizzabili condizioni di spavento e difficoltà legate al primo incidente patito, se non può considerarsi elemento di causa esclusiva dell'evento, è stato stimato quanto meno come un fatto concorrente.

Paolo Russo (Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi)