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Briciole di pane

Sulle "calze da neve" si attende l'esito del ricorso

Si posizionano sulle gomme con facilità. Ma il loro utilizzo è ancora controverso

Roma, 15 novembre 2013 - In attesa di giudizio le “calze da neve”. Si tratta di un dispositivo antineve di ultima generazione. In commercio nel nostro Paese da circa due anni, prodotte per la prima volta da un’azienda svedese, utilizza un particolare tessuto (brevettato) che copre il battistrada della gomma e consente di avere un buon grip sulla neve.

Queste “calze” sono, a quanto pare, un buon compromesso tra la facilità di montaggio e la resa su strada. Sono estremamente leggere, rispetto alle catene, e si sistemano con pochi passaggi. Se installate, non danneggiano i cerchi e gli pneumatici.

Per capire, però, se il loro utilizzo è legittimo bisognerà attendere l’esito del ricorso presentato dal ministero dei Trasporti al Consiglio di Stato. Questo perché la Motorizzazione (e, pertanto, il ministero dei Trasporti) aveva, di fatto, stabilito, con un procedimento dell’11 luglio 2012, la loro non conformità ai requisiti richiesti dal decreto del 10 maggio 2011. Poi, il TAR aveva annullato il provvedimento. Adesso, come dicevamo, si dovrà esprimere al Consiglio di Stato.

Si tratta di una questione di non poca importanza in quanto, in materia di circolazione invernale, la legge 120 del luglio 2010, che ha modificato il Cds, ha stabilito che l'ente proprietario della strada può, tramite ordinanza, prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio. Per un periodo prestabilito, l’ente ha la possibilità di imporre un obbligo preciso: la vettura deve viaggiare con pneumatici invernali montati oppure, in alternativa, con catene a bordo.

L’automobilista, prima di mettersi in viaggio, dovrebbe verificare l’esistenza di eventuali ordinanze. In caso di inosservanza delle disposizioni, si è sanzionati. Le Forze dell’Ordine possono impedire la prosecuzione della marcia fino a quando il guidatore non si sia messo in regola. Ovviamente, una specifica segnaletica deve informare l’utenza della vigenza dell’obbligo. A conferma del fatto che quella della responsabilizzazione degli Enti proprietari di strade è, nella legislazione, nella giurisprudenza e nella prassi, una tendenza in crescita.

Carlo Sgandurra