Le comunità di energia rinnovabile
Uno strumento per favorire il coinvolgimento dei cittadini nella transizione energetica – di Susanna Brusi e Pasquale De Nisco - Unità Infrastruttura Tecnologica, Impianti, Energia di Anas (Gruppo FS Italiane)

Mai come ora appare evidente che la complessità della sfida imposta dalla crisi energetica e ambientale non consente l’individuazione di una soluzione univoca per ripristinare, in pochi anni, l’equilibrio tra natura e attività umana, senza al contempo arrestare quel processo di sviluppo economico fondamentale per ridurre l’attuale sperequazione tra i popoli.
Pertanto, se da un lato il contenimento del consumo di risorse naturali e di energia, derivante dai processi di produzione e di trasporto delle merci da parte dei Paesi più industrializzati del mondo, è uno snodo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi globali in tema di contenimento degli impatti ambientali, dall’altro è fondamentale non distogliere l’attenzione dal ruolo che in questo processo di transizione ricoprono gli individui, le famiglie e tutte le comunità.
A tal proposito, attraverso la DIRETTIVA (UE) 2018/2001, l’Unione Europea ha voluto introdurre strumenti innovativi per favorire una maggiore diffusione dell’uso di energia da fonti rinnovabili da parte dei cittadini, definendo due nuove entità: i cosiddetti Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e le Comunità di energia rinnovabili.
Che il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili costituisca una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici è noto da tempo ed è un concetto ormai parte integrante del dibattito pubblico. La vera innovazione introdotta dalle definizioni di Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e Comunità di energia rinnovabile consiste nella spinta a favorire l’avvicinamento delle persone all’uso di energia prodotta da fonti alternative.
In questo articolo è esposto, senza pretesa di esaustività, il concetto di Comunità di energia rinnovabile, E come esso sarà declinato in ambito operativo.
Ai sensi dell’art.2.16 della DIRETTIVA (UE) 2018/2001, per Comunità di energia rinnovabile si intende un soggetto giuridico: “che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari”.
L’obiettivo è quello di creare sinergie tra PMI, Pubblica Amministrazione e persone fisiche, affinché siano realizzati impianti a fonti rinnovabili per produrre energia da condividere, ovverosia produrre e consumare, all’interno della stessa Comunità.
In Italia, la DIRETTIVA UE in materia di Comunità di energia rinnovabile è stata recepita con l’entrata in vigore del DLgs 162/19 (articolo 42bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiTE.
Inoltre, lo scorso 15 dicembre, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Dlgs 199/2021, di cui si attendono entro giugno di quest’anno i decreti attuativi, sono state poste le basi per la promozione e la diffusione delle Comunità ad una platea sempre più ampia, sintomo di un sempre crescete interesse a riguardo.
Come per la maggior parte dei meccanismi incentivanti in materia di fonti rinnovabili, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è stato individuato come garante dell’intero processo di incentivazione finalizzato alla promozione delle Comunità di energia rinnovabili, dalla fase di verifica del possesso dei requisiti alla fase di erogazione delle risorse economiche.
Proprio il GSE, mediante la pubblicazione delle “Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa”, he definito nel dettaglio i requisiti che devono possedere una Comunità di energia rinnovabile e i soggetti che ne fanno parte, siano essi produttori e/o clienti finali.
Una Comunità deve essere composta da azionisti o membri che siano persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale. Inoltre, la Comunità deve essere proprietaria ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.
Per maggiori dettagli a riguardo si rimanda al sito del GSE: https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile .
Come detto in precedenza, con la pubblicazione del DLgs 199/2021 è stato ampliato il perimetro di applicazione delle Comunità di energia rinnovabile, mediante l’introduzione delle seguenti novità: la possibilità di partecipazione data a tutti i titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione primaria; l’aumento della potenza del singolo impianto dedicato alla comunità energetica che cresce da 200 kW a 1MW.
Il meccanismo incentivante alla base delle Comunità di energia rinnovabile prevede la condivisione dell’energia prodotta da impianti nella titolarità di uno o più membri con la restante parte. Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa il GSE riconoscerà, per un periodo di 20 anni: un corrispettivo unitario, individuato come somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile della tariffa di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione; una tariffa premio pari a 110 €/MWh.
In conclusione, sebbene la Comunità di energia rinnovabile non rappresenti la risposta a tutti i problemi legati alla diffusione e allo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili, è possibile affermare che tra i benefici conseguibili vi sono: l’implementazione di azioni atte a migliorare il risparmio e l’efficienza energetica a livello familiare e, di conseguenza, contribuire a combattere la povertà energetica, in coerenza a quanto dichiarato tra gli obiettivi della Sostenibilità; Il coinvolgimento dei cittadini nel processo di transizione energetica e la loro partecipazione attiva nel mercato dell’energia; la possibilità di estendere il concetto di autoconsumo ad altre utenze elettriche in prelievo facenti capo a membri della Comunità, in ottica di una economia collaborativa; la possibilità di riqualificare aree urbane ed extra-urbane ad oggi inutilizzate e/o in stato di abbandono per la realizzazione di asset energetici.
Susanna Brusi
Pasquale De Nisco
Unità “Infrastruttura Tecnologica, Impianti, Energia di Anas (Gruppo FS Italiane)