Appalti: Mit-Anac, nuovo Codice vale per bandi dopo 19 aprile

Roma, 22 aprile 2016 - Le misure e le disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti si applicano "alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice". E' quanto spiega un comunicato congiunto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell'Autorità nazionale Anticorruzione. La nota specifica che questo discende dell'art. 216 del decreto legislativo 50/2016 - il nuovo Codice, appunto - in cui sono contenute le disposizioni transitorie. La nota specifica, inoltre, che le nuove regole valgono anche per contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi e per le procedure di selezione i cui relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dal 19 aprile 2016. Valgono invece le norme precedenti all'adozione del nuovo Codice appalti per bandi o avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in quella dell'Unione Europea o nell'albo pretorio del Comune entro il 18 aprile 2016. Gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, ma che non non rientrano in quest'ultima ipotesi, "dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo".