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Briciole di pane

Ingegneri, Centro Studi CNI: proposte per l'assicurazione professionale obbligatoria

Luigi Ronsivalle, presidente del Centro Studi: "Non dobbiamo fermarci qui. Il prossimo obiettivo deve essere la polizza collettiva nazionale"

Roma, 16 luglio 2013 – Il prossimo 15 agosto 2013 per tutti i professionisti scatta l’obbligo, previsto dal DL 138 del 2011, di stipulare una polizza assicurativa che copra eventuali danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha diramato una circolare che riassume le principali indicazioni fornite sull’argomento, basate in larga parte sui documenti elaborati dal Centro studi. Si fa riferimento, in particolare, alla nota contenente le prime indicazioni (giugno 2012), al quaderno “L’assicurazione professionale dell’Ingegnere” (settembre 2012) e alla nota sull’estensione dell’obbligo di assicurazione agli iscritti all’Ordine degli ingegneri (aprile 2013).

 

Il Centro studi è stato tempestivo nell’analizzare la questione dell’assicurazione professionale, già all’indomani dell’entrata in vigore della legge – spiega Luigi Ronsivalle, Presidente dell’organismo del CNI – . Ora abbiamo un quadro completo della situazione con proposte e suggerimenti. La mia personale opinione è che non ci si debba fermare qui. Il prossimo obiettivo, quello finale, deve essere la polizza collettiva nazionale. Molti sono gli elementi a favore di questa soluzione, pochi quelli contro. Questi ultimi sono superabili. Oltre a quanto già prodotto, il Centro studi ha messo a disposizione dell’Ordine una serie di documenti che dimostrano come questo obiettivo sia raggiungibile”.

 

I documenti del Centro studi definiscono l’oggetto della polizza, ossia la “responsabilità civile” del professionista a coprire i danni eventualmente arrecati alla clientela in seguito ad errori, negligenze ed omissioni nell’esecuzione della prestazione professionale. Si rammenta, inoltre, l’obbligo per il professionista di rendere noti al cliente gli estremi della polizza professionale, al momento dell’assunzione dell’incarico.

 

Il Centro studi, poi, precisa che l’obbligo di assicurazione professionale ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano in modo effettivo l’attività professionale. Si tratta di soggetti che svolgono, anche solo saltuariamente, la professione in forma autonoma, ossia assumendo in proprio il rischio professionale derivante dall’esercizio dell’attività. Non sono, quindi, soggetti all’obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza. Allo stesso modo, è da escludersi l’assunzione dell’obbligo nei confronti di professionisti ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (società o studio professionale).

 

Si segnalano, quindi, le condizioni della copertura assicurativa di responsabilità professionale, specificando quelle che sono da ritenersi essenziali. Infine, allo scopo di fornire un orientamento agli iscritti, il Centro studi ha esaminato una serie di polizze di RC professionale, ricavandone una griglia di valutazione delle diverse proposte presenti sul mercato. Tra le varie proposte pervenute dagli operatori, sono state prese in esame quelle che dispongono di condizioni in linea con quelle ritenute essenziali per garantire al meglio professionisti e i loro clienti.