Appalti, chiarimenti dell'Authority
La tracciabilità risparmia i contratti in house
Roma, 8 gennaio 2011 - Sulla «Gazzetta Ufficiale» 4 del 7 gennaio 2011 è stata pubblicata la delibera 10/2010 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Si tratta del secondo intervento chiarificatore sulla legge antimafia 136/2010 in vigore da settembre, da parte dell'Authority guidata da Giuseppe Brienza.
Con questo provvedimento l'Autorità torna a occuparsi innanzitutto del perimetro di applicazione dell'obbligo di pagare solo attraverso mezzi tracciabili negli appalti e nei subappalti pubblici. Ed esonera da questo nuovo onere, ad esempio, i consulenti delle pubbliche amministrazioni, i contratti di appalto affidati in house a società controllate da enti pubblici.
Ma questa è solo una delle indicazioni: la determinazione è un documento corposo che prova a rispondere a numerosi quesiti arrivati in questi primi mesi all'Authority su differenti aspetti della legge antimafia. Tra questi, appunto, è molto controversa la questione dell'esatto raggio di azione della tracciabilità.
Tra i contratti esonerati, ora la delibera inserisce i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che le amministrazioni possono fare a esperti qualificati (articolo 7, comma 6 del Dlgs 165/2001). E soprattutto gli affidamenti in house: non vanno quindi saldati con bonifico i pagamenti delle amministrazione pubbliche a società distinte, ma controllate.
Ma è questa è la condizione posta dall'organismo guidato da Giuseppe Brienza per rientrare nell'in house - i soggetti devono comunque essere «sottoposti a un controllo analogo a quello che le amministrazioni esercitano sulle proprie strutture». In questi casi viene a mancare il rapporto di terzietà che fa parlare di appalto vero e proprio. Al contrario, la delibera non esonera le numerose forme di in house con affidamento a spa miste pubblico-private, anche se il partner privato è scelto con gara.
Niente obblighi, inoltre, quando la Pa acquista terreni o fabbricati, per i contratti di lavoro interinale e per i lavori in economia. Sono invece tracciabili i contratti stipulati con i concessionari di lavori pubblici o di servizi (ma i cittadini che devono pagare ad esempio a un ente di riscossione e tesoreria potranno ancora usare il contante), gli appalti affidati da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate e i contratti segretati. L'altra semplificazione riguardai fornitori della Pa che hanno molti contratti con una stessa amministrazione. A loro basterà comunicare all'ente una sola volta il conto corrente dedicato peri pagamenti tracciabili specificando che varrà - come si legge nel provvedimento - «per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri)».
Per quanto riguarda poi le piccole spese giornaliere - portate a Lsoo euro con il Dl 187/2010 effettuate dai cassieri con il fondo economale la delibera sembra voler interpretare in modo estensivo la norma: anche per queste infatti la legge lascia fermo «il divieto di impiego del contante» (articolo 3 legge 136/2010), mentre nel provvedimento si ipotizza che «deve ritenersi consentito l'uso del contante».