Bond del territorio per le infrastrutture
Arriva un nuovo strumento per gli investimenti infrastrutturali
Roma 16 aprile 2012 – Arrivano per gli enti locali i covered bond, i prestiti di scopo per finanziare le infrastrutture. È quanto prevede l'articolo 54 del decreto liberalizzazioni (Dl 1/2012 convertito dalla legge 27/2012), che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 35 della legge 724/1994. Il patrimonio a garanzia del prestito è formato da beni immobili disponibili per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria ed è vincolato alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su di esso non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli. Un regolamento del ministero dell'Economia determinerà le modalità di costituzione e di gestione del patrimonio a garanzia.
Si tratta, in sostanza, di covered bond emessi dagli enti locali. La norma è di interesse, poiché consente l'uso di obbligazioni garantite nel mercato del debito locale. Questo strumento potenzia l'ordinaria garanzia forte dei finanziatori (delegazione di pagamento) con la destinazione di un patrimonio immobiliare dedicato a tutela delle loro ragioni di credito. Il rafforzamento delle garanzie mira a spingere gli operatori a tornare sul mercato piuttosto asfittico del finanziamento delle municipalità. La doppia tutela, inoltre, dovrebbe assicurare un calo dei tassi d'interesse rispetto ai finanziamenti a garanzia "semplice".
La novità presenta comunque alcune incognite. Visti i molteplici input legislativi tendenti a facilitare la cessione del patrimonio pubblico non utilizzato per fini istituzionali, infatti, appare contraddittorio congelare per tutto il periodo dell'ammortamento ingenti quote di patrimonio disponibile a mera garanzia statica dei finanziatori. In sede di attuazione, si potrebbe prevedere che il valore degli immobili contribuisca, con tecniche di cartolarizzazione, al rimborso del debito grazie alla generazione di flussi finanziari aggiuntivi a quelli correnti, eventualmente anch'essi vincolabili a tutela dei creditori.
Altre incertezze sono rappresentate, oltre che dal patto di stabilità, anche dai nuovi vincoli all'indebitamento degli enti locali previsti dall'articolo 8, comma i della legge i83/2on che ha introdotto nuovi valori per il rapporto massimo fra interessi ed entrate correnti ex articolo 204 Tuel (12% per il 2011, 8% per il 2012, 6% per il 2013 e 4% per il 2014). L'articolo 8 comma 3, inoltre, ha previsto il principio dell'obbligatoria riduzione dello stock di debito da parte degli enti territoriali a partire dal 2013. Sarebbe dunque opportuno che il nuovo strumento per gli investimenti degli enti locali fosse totalmente o parzialmente esentato da questi vincoli.