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Briciole di pane

Convenzioni autostradali più snelle

Abrogata la convenzione unica voluta dall'ex ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro

Roma, 19 dicembre 2011 - Aggiornamento e revisione semplificati per le convenzioni autostradali; abrogata la «convenzione unica» voluta dall'ex ministro delle infrastrutture Antonio Di Pietro; modificate le competenze in tema di approvazione delle convenzioni; non si applicano le norme del Tu sull'edilizia ai progetti già approvati relativi alla realizzazione di impianti tecnologici e di opere ad essi connesse. Sono queste alcune delle novità che apporta la manovra del governo Monti alla disciplina delle concessioni autostradali. La normativa introdotta con il decreto (art. 43 commi da 1 a 6) si applica alle convenzioni del settore autostradale in vigore alla data di entrata in vigore della legge e prevede tre diverse procedure. Nel caso di convenzioni che comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, si prevede che siano sottoposte al parere del Cipe che, sentito il Nars (Nucleo di consulenza per l'attuazione e regolazione dei servizi di pubblica utilità), vincolato ad esprimersi in trenta giorni; dopo il parere del Nars la convenzione viene approvata con decreto ministeriale (infrastrutture, di concerto con l'economia). Al fine di snellire l'iter, se invece le convenzioni non comportino variazioni o modifiche dei piani, si va direttamente all'approvazione con decreto ministeriale, entro trenta giorni dalla trasmissione della convenzione stessa da parte del concedente. È inoltre previsto che gli schemi di atti aggiuntivi sui quali si sia già espresso il Cipe alla data di entrata in vigore della legge, sia approvati con decreto ministeriale, sempre entro trenta giorni. Tutta la procedura risulterà quindi ben più snella rispetto a prima quando erano previsti, ad esempio, anche i pareri delle commissioni parlamentari. In particolare viene espressamente abrogata la procedura del 2006 con la quale era stata prevista la «convenzione unica» alla quale dovevano uniformarsi tutte le convenzioni in scadenza e i relativi rinnovi. Per l'affidamento di concessioni di sola gestione nel settore autostradale e stradale (ad esempio la gestione di stazioni di servizio o di ristoro) il decreto prevede l'obbligo di procedura ad evidenza pubblica ma nel contempo fa salvi dall'obbligo i concessionari che abbiano ottenuto la concessione prima del 2002 e fa salvi i soggetti (concessionari di sola gestione) già individuati alla data di entrata in vigore della legge. Viene infine previsto che per la realizzazione di nuovi impianti tecnologici e delle opere civili ad essi strettamente connessi non si applichi la normativa del titolo secondo del testo unico sull'edilizia, laddove sia stato già concluso l'iter approvativo dei relativi progetti o quello di localizzazione degli stessi. Si tratta quindi di esentare questi interventi dalle norme sui «titoli abilitativi» del dpr 380: permesso di costruire, contributo di costruzione e Dia. In sostanza si prevede che in questi casi non siano necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati.

Andrea Mascolini (fonte: Italia Oggi)