Gli affidamenti diretti per tutti
Soglia a 40 mila anche per ingegneria e architettura
Roma, 22 novembre 2011 – Via libera agli affidamenti diretti fino a 40 mila euro anche per i servizi di ingegneria e architettura; scelti senza gara progettisti, direttore dei lavori e collaudatori di lavori pubblici per piccoli affidamenti. Con il parere del 16 novembre 2011, deciso dall'adunanza del Consiglio del 9 e 10 novembre 2011, che a breve sarà pubblicato sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, l'organismo di vigilanza ha fornito alcune importanti precisazioni rispetto alla recente modifica del Codice dei contratti pubblici in materia di affidamenti diretti di appalti pubblici.
La necessità di un intervento interpretativo dell'Autorità era nata dal fatto che la legge 106/2011 (di conversione del decreto legge 98/2011), nell'innalzare a 40 mila euro la soglia (in precedenza di 20 mila euro) per tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi, affidati sia in economia, sia direttamente, aveva anche modificato una norma regolamentare (l'articolo 267, comma 10 del Dpr 207/2010), specifica per i servizi di ingegneria, creando un dubbio interpretativo sulla reale portata della modifica stessa.
In sostanza la legge 106 era intervenuta sull'articolo 125, comma 11 sia nel primo periodo (relativo agli affidamenti in economia), sia nel secondo periodo (relativo agli affidamenti diretti), mentre la modifica all'articolo 267, comma 10 del dpr 207 consisteva nell'eliminazione del secondo periodo dell'articolo 125, comma 11 del Codice per i servizi di ingegneria e architettura.
L'intervento sull'articolo 267 era stato letto da alcuni come volontà del legislatore di non ritenere applicabile ai servizi di ingegneria e architettura la possibilità di affidare in via diretta incarichi (dal momento che era stato eliminato il richiamo al secondo periodo della disposizione del Codice), rimanendo invece operativa soltanto la strada degli affidamenti in economia, peraltro con il limite dei 20 mila euro (visto che il primo periodo dell'articolo 267 reca ancora la soglia dei 20 mila euro).
L'Autorità, rispondendo ai quesiti giunti sia dalle stazioni appaltanti, sia dai rappresentanti delle professioni e delle associazioni di categoria, ha viceversa affermato la piena applicabilità dell'articolo 125, comma 11 anche ai servizi di ingegneria e architettura nel presupposto che il legislatore «ha inteso modificare un aspetto di una normativa di rango primario omettendo di porre mano ad una modifica che in un'ottica di carattere sistematico appare tanto logica quanto necessaria».
Per l'Autorità, quindi, le «correlate disposizioni di carattere disposizioni di carattere regolamentare aventi carattere esecutivi ed attuativo e non anche delegificante non potranno che doversi interpretare in senso conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario non potendosi in alcun modo porsi in contrasto con la disciplina stessa». La lettura della modifica all'articolo 267, comma 10 che l'Autorità dà nel parere è anche quella per cui l'eliminazione del secondo periodo non varrebbe tanto a rendere inapplicabili gli affidamenti diretti per gli incarichi di servizi di ingegneria, bensì, al contrario, a riportare nell'alveo della disciplina primaria dell'articolo 125, comma 11 l'ambito di applicazione dei servizi di ingegneria e architettura, quindi con un rinvio più ampio di quello previsto dalla precedente versione della norma regolamentare. A questa conclusione l'Autorità giunge anche richiamando gli atti parlamentari dai quali si desume che la modifica regolamentare aveva la funzione di rendere compatibile la norma regolamentare con la disciplina primaria (eliminando un riferimento specifico per i servizi di ingegneria e architettura). Pertanto per i servizi di ingegneria e architettura fino a 20 mila euro sarebbe possibile l'affidamento in economia ai sensi dell'articolo 267, comma 10 del dpr 207, mentre l'affidamento diretto fino a 40 mila euro è ammesso in base alla norma del Codice modificata con la legge 106/2011.