Iva in solido per committente e appaltatore
Responsabilità comune nelle gare fino a due anni dalla cessazione del contratto
Roma, 26 aprile 2012 – Il committente potrà essere chiamato a rispondere in solido con l'appaltatore del pagamento dell'Iva fatturata in relazione agli appalti di opere o di servizi, fino a due anni dalla cessazione del contratto. Per l'applicazione del regime di sospensione dell'imposta connesso all'utilizzo dei depositi Iva, non sarà necessaria la materiale introduzione dei beni nella struttura, né una giacenza minima. Il regime del margine per il commercio di beni usati si applicherà anche alle cessioni di contratti di leasing. Queste alcune delle più interessanti novità in materia di Iva introdotte in sede di conversione del dl n. 16/2012, definitivamente approvato dal parlamento e in attesa di pubblicazione nella G. U.
Responsabilità Iva del committente
È stato riscritto il comma 28 dell'art. 35 del dl n. 223/2006, che prevedeva la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni. Nella nuova formulazione, la disposizione stabilisce che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, fino a due anni dalla cessazione dell'appalto, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, qualora non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.
Depositi Iva
Una nuova disposizione integrativa della norma di interpretazione autentica dell'art. 16, comma 5-bis, del dl n. 185/2008, mira a risolvere definitivamente la questione dei presupposti per l'applicazione del regime di sospensione dell'Iva ai sensi dell'art. 50-bis del dl 331/93. Alla predetta norma, con la quale è stato stabilito che le prestazioni di servizi di cui alla lettera h), comma 4, del predetto art. 50-bis, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono a ogni effetto introduzione nel deposito Iva, vengono aggiunte le parole «senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto». Di conseguenza, per l'applicazione del regime di sospensione non sarà necessario né l'ingresso nella struttura né lo scarico dei beni dal mezzo di trasporto, né un tempo minimo di custodia, essendo sufficiente l'esecuzione di una prestazione di servizi, inclusa, sembra di poter dire, quella resa dal depositario che prende in carico le merci. In proposito, nella relazione illustrativa dell'emendamento, si chiarisce che le merci possono essere vincolate al regime non doganale del deposito Iva, ritenendosi introdotte nel deposito stesso, qualora si verifichi, alternativamente, una delle seguenti condizioni:
a) ingresso fisico della merce nel deposito Iva
b) ingresso fisico del mezzo di trasporto nel deposito, senza che le merci vengano necessariamente scaricate
c) la merce raggiunga spazi limitrofi al deposito Iva, ove, senza che sia necessaria la preventiva introduzione fisica nella struttura, vengano materialmente effettuate le prestazioni di servizi di cui al comma 4, lett. h), dell'art. 50-bis del dl n. 331/93, senza il pagamento dell'imposta.
Estensione del regime del margine
Il regime Iva del margine per il commercio di beni d'occasione, di antiquariato o da collezione si applicherà anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquisiti presso privati, oppure presso soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l'Iva relativa ai predetti contratti.
Va osservato che la cessione di contratti costituisce, ai fini Iva, una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, n. 5, dpr 633/72, mentre il regime del margine si applica alle cessioni di beni. L'estensione in parola, che comunque dovrebbe essere limitata ai contratti di leasing di beni mobili (essendo gli immobili esclusi dal regime del margine), parrebbe configgere con la norma comunitaria, anche se vi è un debole appiglio nella recente sentenza del 16 febbraio 2012, causa C-118/11, con la quale la Corte di giustizia Ue ha dichiarato che, ai fini dell'Iva, il contratto di leasing di un bene strumentale può essere equiparato all'acquisto, qualora l'utilizzatore assuma la maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale e l'importo complessivo delle rate copra l'intero valore del bene.
Semplificazioni contabili
Vengono elevati i limiti di volume d'affari annuo per l'accesso alle semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione previste dall'art. 32 del dpr 633/72, al fine di allinearli con le soglie stabilite per le liquidazioni trimestrali dell'Iva (recentemente agganciate, con la legge n. 183/2011, a quelle stabilite per la contabilità semplificata agli effetti del reddito).
I nuovi limiti dell'art. 32 sono stati pertanto fissati:
- a 400.000 euro per le imprese che svolgono attività di servizi e per le attività professionali
- a 700.000 euro per le imprese che svolgono altre attività.
Viene inoltre stabilito che, nei confronti dei contribuenti che svolgono entrambe le tipologie di attività senza provvedere alla distinta annotazione dei corrispettivi, si applica il limite più elevato (700.000 euro), anziché quello meno elevato come previsto sinora.