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Briciole di pane

Le nuove regole sugli appalti

In vigore dal 27 aprile

Roma, 13 aprile 2010 - Entreranno in vigore dal 27 aprile le nuove regole sulle controversie negli appalti. Il decreto legislativo 53 del 20 marzo 2010 è stato pubblicato ieri sulla “Gazzetta Ufficiale” 84. Il provvedimento dà attuazione alla direttiva 2007/66/Ce che modifica le direttive 89/665 e 92/13/Cee ed ha come obiettivo “il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”. Il rito speciale per le liti su lavori, servizi e forniture è stato approvato dal Consiglio dei ministri del 19 marzo.

Nel dettaglio la nuova disciplina inserisce una clausola dilatoria che blocca la firma del contratto per 35 giorni dopo l'aggiudicazione di qualsiasi gara, in modo da permettere a chi non ha vinto di proporre ricorso. D'altro canto, vengono ridotti tutti i termini successivi per velocizzare l'iter, a cominciare dal tempo massimo per impugnare l'aggiudicazione che si dimezza a soli 30 giorni. Inoltre, l'annuncio della lite basterà a bloccare l'amministrazione che non potrà più firmare fino alla decisione del giudice sulla richiesta di sospensiva.

Nella fase di esecuzione del contratto, invece, per i contenziosi tra impresa ed enti pubblici dovranno essere preferiti i mezzi alternativi di risoluzione. Anzi, gli enti pubblici dovranno tentare in prima battuta una conciliazione denominata accordo bonario con l'impresa. Si tratta di una proposta di mediazione portata avanti dal funzionario responsabile o, nelle opere più grandi, da una commissione mista di cui potranno far parte anche ingegneri e architetti, solo una volta rifiutato l'accordo l'impresa potrà rivolgersi al Tar.

Ma il decreto legislativo 53 rivitalizza anche percorsi alternativi più rapidi come gli arbitrati, anche se sono state ridotte le parcelle rispetto al passato. Ci sarà infatti un tetto massimo di 100 mila euro a collegio (da dividere tra presidente e i due giudici nominati dalle parti). Finora invece la tariffa era agganciata in proporzione all'importo dell'opera. Con il risultato che per opere di 30-50 milioni di euro gli arbitri incassavano da 500 mila a 1,5 milioni di euro. In futuro, ogni anni, il compenso potrà essere adeguato sulla base degli indici lstat. il presidente del collegio, poi, non potrà ricevere pi di un incarico ogni tre anni. Per garantire più controlli sull'operato dei giudici privati il lodo sarà impugnabile anche nel merito e non più solo per vizi formali. Nel testo definitivo questa possibilità è stata limitata al periodo che va dai 60 giorni ai 120 dal deposito.

Rimodulate, infine, le sanzioni alternative che la Pa rischia in caso di trattativa privata illegittima o mancata pubblicazione del bando. Scatterà una multa che va dallo 0,5 al 5% del contratto.