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Briciole di pane

Regioni e snellimento delle procedure autorizzative

Per i mini-cantieri in 14 Regioni basta la comunicazione

Roma, 25 novembre 2010 - La manutenzione straordinaria ``leggera`` si fa senza Dia (o Scia) in 14 Regioni a statuto ordinario su 15. A otto mesi dalla pubblicazione delle nuove regole la semplificazione è operativa in un territorio che comprende il 78% degli oltre 8mila Comuni italiani.

Il Dl 40/2010 ha allargato il perimetro dell`attività edilizia libera, così come tracciato dall`articolo 6 del Testo unico dell`edilizia (Dpr 380/2001). In pratica, accanto agli interventi che possono essere iniziati senza alcun titolo abilitativo, come la manutenzione ordinaria, sono state introdotte altre due categorie di lavori:

- le opere temporanee, le pavimentazioni, i pannelli solari (termici e fotovoltaici) e le aree ludiche senza scopo di lucro: possono essere avviate con una semplice comunicazione al Comune;

- la manutenzione straordinaria che non riguardi parti strutturali dell`edificio, non comporti un aumento del numero di unità immobiliari e non implichi un incremento di superfici e volumi: puo` essere avviata con una comunicazione al Comune, alla quale bisogna allegare la relazione asseverata e il progetto di un tecnico abilitato, oltre all`indicazione dell`impresa che eseguirà i lavori.

Delle due nuove categorie di attività edilizia libera, la seconda è la più importante, perché comprende buona parte delle opere interne.

Al momento dell`emanazione del Dl 40 - lo scorso mese di marzo - la semplificazione si applicava direttamente solo nelle nove Regioni a statuto ordinario che non avevano norme specifiche e nelle quali, quindi, valeva direttamente il testo unico dell`edilizia. Ad allargare il campo, però, è intervenuta la legge di conversione (la 73/2010), che ha escluso per i governatori la possibilità di dettare regole più restrittive.

Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna - in cui c`erano leggi previgenti che richiedevano la Dia - hanno emanato nei mesi scorsi circolari esplicative per sancire l`applicazione della semplificazione. Anche l`Abruzzo, che pure non aveva regole specifiche, ha pubblicato una nota amministrativa, e alla lista potrebbe aggiungersi l`Umbria, che sta studiando l`opportunità di adottare un chiarimento amministrativo.

La circolare emiliana definisce anche il potere dei Comuni. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica possono dichiarare inammissibili certi interventi in certe zone, ma non possono modificarne i requisiti e il regime giuridico, che competono alla legge statale o regionale. Ad esempio, il Comune potrà escludere l`installazione dei pannelli solari in certe zone, ma - dove e` consentita - non potrà subordinarla alla Dia o alla Scia.

Tra le Regioni a statuto ordinario, solo la Liguria dichiara di seguire le proprie regole (legge regionale 16/2008, articoli 21-23), che definiscono in modo autonomo le diverse tipologie di interventi edilizi, senza peraltro arrivare a conclusioni molto differenti da quelle della normativa nazionale.

Mantengono autonomia locale, invece, le Regioni a statuto speciale. In due casi, però, le regole locali hanno anticipato la semplificazione: la Sardegna (legge 4/2009, articolo 10) per i cantieri avviati entro il 1° maggio 2011 si è accontentata di una comunicazione per la manutenzione straordinaria ``leggera``, definita oltretutto in modo identico a quanto ora fa il testo unico dell`edilizia. Il Friuli Venezia Giulia (legge 19/2009, articolo 17) ha escluso dalla definizione di manutenzione straordinaria molti lavori che a livello nazionale - prima della semplificazione - richiedevano la Dia.

(Il Sole 24 Ore, 25 novembre 2010 - di Eleonora Della Ratta e Cristiano Dell`Oste)