Terreni: fasce di rispetto detassate
Ai fini, fiscali i margini di strade e ferrovie come fondi agricoli
Milano, 20 aprile 2011 - I terreni edificabili inseriti nel piano regolatore Generale che siano compresi nelle fasce di rispetto ferroviario o stradale, poiché sprovvisti delle possibilità di edificazione legale (senza possibilità di deroga da parte dei provvedimenti amministrativi) ai fini fiscali, devono essere equiparati alle aree agricole. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 8609/2011 della sezione tributaria della cassazione depositata in cancelleria il 15 aprile scorso. Una consolidata giurisprudenza è concorde nel ritenere che i terreni inseriti nel Piano regolatore generale di un comune siano da considerare, a tutti gli effetti, «terreni edificabili» (cassazione Ss.uu. n. 25506/2006 che ha confermato quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n. 248); ciò significa che se l'area è definita come fabbricabile dal comune dopo la sola approvazione del piano regolatore generale, il suolo è soggetto alle imposte con la base imponibile calcolata sul valore venale in comune commercio. La sentenza in commento tuttavia, costituisce una incontrastabile deroga al principio espresso dalle Sezioni unite e fornisce uno strumento di difesa utile a quanti siano alle prese con la tassazione dei terreni che, sia pure inseriti negli strumenti urbanistici, poiché compresi nelle fasce di rispetto non sono, agli effetti pratici, utilizzabili ai fini edificatori.
Il presente commento è particolarmente destinato a definire l'esatta tassabilità di quelle aree che siano assoggettate al rispetto delle distanze minime previste in ragione della vicinanza a luoghi o opere di interesse pubblico (strade, autostrade, ferrovie). Ipotesi tipiche sono la fascia di rispetto stradale prevista nel decreto n.1404 del 1968; dall'art. 18 del dlgs n. 285/1992 (nuovo Codice della strada) e dagli artt. 26-28 del dpr 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada), e la fasce di rispetto ferroviario di cui all'articolo 49 del dpr 753/1980.
Nell'articolo 3 del decreto n. 1404 del 1968 le strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, agli effetti della applicazione delle distanze, vengono distinte in quattro specifiche categorie:
1) Autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961, n. 59); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 19 ottobre 1965, n. 1197 e legge 24 luglio 1961, n. 729);
2) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371); strade statali di grande comunicazione (legge 24 luglio 1961, n. 729); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 26 giugno 1965, n. 717);
3) Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50;
4) Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente.
A questa distinzione, in rapporto alla natura e alle caratteristiche, corrisponde una distanza minima da osservare (fascia di rispetto) a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale: strade di tipo 1) - m. 60,00; strade di tipo 2) - m. 40,00; strade di tipo 3) - m. 30,00; strade di tipo 4) - m. 20,00.
Le fasce di rispetto ferroviario di cui all'articolo 49 del dpr n. 753/80 consistono invece in una distanza minima di trenta metri da misurarsi in proiezione orizzontale dalla zona di occupazione della più vicina rotaia.
Secondo la Tassazione quindi, i terreni che siano inclusi nei piani regolatori, e al tempo stesso siano assoggettati al rispetto delle fasce stradali e ferroviarie, ai fini fiscali sono equiparati a quelli agricoli.