Trasporti. Bandi di gara definiti dall'autorità di settore
L'Emilia Romagna è l'unica regione ad aver già scelto la via della gara per il servizio ferroviario locale
Roma, 29 marzo 2012 – Fatta eccezione per l'Emilia Romagna, che già questa primavera pubblicherà il bando per mettere a gara i treni dei pendolari, bisognerà attendere il 2014 e il 2015 per assistere - si spera - all'apertura generalizzata del mercato ferroviario regionale italiano.
Sarà in quel biennio che scadrà la maggior parte dei contratti che le Regioni hanno stipulato a partire dal 2009 con Trenitalia, affidando direttamente e senza asta, come reso possibile dal Regolamento Ue 1370 sul trasporto pubblico locale (articolo 5, comma 6) e come recepito dall'ordinamento nazionale con la legge 99 del luglio 2009, i servizi di trasporto regionale su rotaia.
Concorso obbligatorio
L'articolo 25 del decreto liberalizzazioni al comma 6 (punto 9) rende di nuovo obbligatoria la gara, ma solo alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità degli affidamenti e dei contratti di servizio deliberati o sottoscritti con la Spa pubblica del Gruppo Fs. L'Emilia Romagna, invece, l'unica che ha scelto la concorrenza e bandito l'appalto qualche anno fa per l'intero bacino regionale, replicherà la procedura a breve.
Era stata un'altra norma, sempre nel 2009, il decreto legge 5 di febbraio, a cancellare l'obbligo di asta introdotto dalla legge 422 del 1997, lasciando facoltativo il ricorso all'evidenza pubblica, e a imporre alle Regioni una durata non inferiore ai 6 anni di affidamento, rinnovabile per altri 6 anni, per i treni dei pendolari. La norma venne motivata con la necessità di disporre di un periodo sufficientemente lungo e garantito - prima i contratti erano spesso annuali - perché Trenitalia potesse investire nell'acquisto di nuove carrozze e locomotive e migliorare così la qualità del servizio.
Le successive riscritture della riforma dei servizi pubblici locali hanno continuato a escludere il trasporto ferroviario regionale dall'obbligo di appalto, compresa la manovra di ferragosto dell'anno scorso, il decreto legge 138 del 13 agosto. Solo ora, con il Dl liberalizzazione, i treni dei pendolari, come a più riprese richiesto dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, vengono ricompresi tra i servizi locali soggetti ad apertura del mercato.
Le condizioni
In questa materia interviene anche l'articolo 36, che istituisce l'Autorità per i Trasporti per regolare il settore. Tra i compiti assegnati figura, al comma 2, punto f, la definizione degli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva - fattispecie in cui ricadranno i treni regionali -, delle convenzioni da inserire nei capitolati e dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici.
Per i convogli locali, l'Autorità verificherà che nei bandi di gara non «sussistano condizioni discriminatorie che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e nello specifico che la disponibilità del materiale rotabile al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione, ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese». All'azienda che si aggiudicherà l'appalto, anche stavolta in linea con un vecchio pronunciamento dell'Antitrust, verrà concesso un tempo massimo di diciotto mesi dall'assegnazione definitiva, per comprare i treni.
Infine l'Autorità definirà i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura (Rete ferroviaria italiana) e per l'assegnazione delle tracce orarie alle imprese di gestione del servizio.