Accesso agli atti amministrativi, diritto di difesa
Consiglio di Stato - Sentenza 9102 del 2010
Roma, 29 dicembre 2010 - L’accesso a documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per tutelare i propri interessi giuridici è consentito dalla Legge 241/90 a chiunque ne abbia interesse. Tale finalità non necessita di ulteriore specificazione, ove la medesima sia contenuta nella documentazione allegata alla richiesta d’accesso.
Le finalità che sostengono disposizioni preclusive - fondate sull’esigenza di preservare l’identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro - recedono a fronte dell’esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita “comunque” dall’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 (tra le tante, cfr. Cons. St. Sez. VI 10.4.2003, n. 1923; 3.5.2002, n. 2366, 26.1.1999, n. 59).
Così si è recentemente espresso il Consiglio di Stato confermando il già consolidato orientamento giurisprudenziale. Si legge ancora nella pronuncia che, ove la documentazione richiesta non concerna comunque posizioni di lavoratori dipendenti, l’ente o amministrazione, che ne sia richiesto, non può sottrarsi all’accesso, dovendo considerarsi in linea di principio che l’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art. 22 della L. n.241/1990 può essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge medesima (art.24 L. n.241/1990; art.8 D.P.R. n.352/1992 e art.4 D.Lgs. n.39/199